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Calcio

Il dopo LR Vicenza-Mantova: pesante multa per la società lombarda

I tifosi ospiti hanno danneggiato anche parti dei servizi igienici loro riservati

Lo scorso 8 dicembre si è giocata la gara tra Vicenza e Mantova, conclusa con la vittoria degli ospiti per 2-0 grazie alle reti di Radaelli e Galuppini. Al termine del match i tifosi della compagine lombarda, dopo la provocazione di alcuni supporter vicentini, hanno scatenato una rissa al bar Pablito, subito bloccata dalle forze dell'ordine.

I tifosi mantovani, però, hanno creato problemi anche durante la gara: sono stati accesi fumogeni, petardi e danneggiati i bagni e alcuni seggiolini dello stadio. Per questo motivo il Giudice Sportivo ha inflitto una multa di 3mila euro alla società mantovana.

IL COMUNICATO DEL GIUDICE SPORTIVO

AMMENDA € 3.000,00 MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti:

1. nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, un fumogeno nel recinto di gioco;

2. nell’aver lanciato, durante l’ingresso delle squadre in campo, un fumogeno nel recinto di gioco, due fumogeni e un petardo di lieve intensità sul terreno di gioco;

3. nell’aver lanciato, al 36° minuto del primo tempo, due fumogeni e un petardo di lieve intensità sul terreno di gioco e un fumogeno nel recinto di gioco, così determinando, con tale condotta, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa un minuto per consentire la relativa rimozione da parte dei Vigili del Fuoco;

4. nell’aver fatto esplodere, prima e durante la gara, sei petardi di lieve intensità nel proprio Settore;

5. nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati;

6. nell’aver divelto quattro seggiolini posizionati nel Settore loro riservato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara, necessaria per il ripristino delle condizioni di sicurezza, che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

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