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Venerdì, 26 Aprile 2024
Economia Centro Storico / Contrà del Monte, 13

Vita più facile per i vicentini indebitati: i commercialisti attivano l’organismo contro la crisi da sovraindebitamento

Commercialisti in aiuto di chi si è sovraindebitato: attivato l'Organismo di Composizione della Crisi dei commercialisti vicentini per risolvere le situazioni da eccessivo indebitamento di cittadini, consumatori, piccoli imprenditori, artigiani ed imprenditori agricoli.

I commercialisti vicentini attivano il terzo Organismo di Composizione della Crisi in Veneto, 76° in Italia, registrato presso il Ministero della Giustizia dopo Verona e Padova (registro organismi: https://crisisovraindebitamento.giustizia.it/registro.aspx). All'Organismo di Composizione della Crisi possono rivolgersi tutti i soggetti indebitati e non fallibili: piccoli imprenditori, imprenditori agricoli, professionisti, consumatori alle prese con uno stato di indebitamento che non sono più in grado di gestire e risolvere da soli. Dal punto di vista dei consumatori, possono rientrare le situazioni in cui i cittadini non riescono a pagare le rate dei finanziamenti o dei mutui o altri debiti che non riescono più a sostenere.

«Si tratta di una importante iniziativa a favore della cittadinanza - Osserva Marco Poggi, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza - che si aggiunge a quelle già attivate da questo Consiglio, che terminerà il proprio mandato a fine anno, a favore e dei cittadini più deboli e disagiati. Attraverso l'Organismo di Composizione della Crisi, che si compone di dieci commercialisti gestori della crisi, la nostra categoria professionale può dare un aiuto importante ai cittadini vicentini sovraindebitati e non soggetti al fallimento, prestando l'assistenza necessaria fino al raggiungimento di un accordo con i creditori, per evitare le procedure esecutive sui beni. La possibilità di rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi rappresenta una opportunità ancora poco conosciuta adatta a tutti quei soggetti indebitati che si attivano e collaborano nella gestione del proprio stato di crisi economica e che cercano, grazie all'ausilio di professionisti esperti, di uscire dalla crisi attraverso un accordo alternativo alla più dannosa procedura di esecuzione forzata giudiziale. » Nella maggioranza dei casi la procedura si concluderà con un accordo del debitore o piano del consumatore che, se omologato dal Tribunale, diventerà vincolante per i creditori, anche nel caso in cui non sia previsto il pagamento di tutti i debiti. Per verificare i requisiti di ammissione ed attivare la procedura i cittadini eccessivamente indebitati possono rivolgersi all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza in Contrà del Monte, 13 - www.odcec.vicenza.it presso cui ha sede l'Organismo di Composizione della Crisi.

VANTAGGI DELLA PROCEDURA "Uno dei vantaggi principali nell'attivare una procedura di questo tipo - continua Marco Poggi - consiste nel fatto che il giudice, una volta presentato il piano e fissata con decreto la data dell'udienza o decretata la procedura liquidatoria, può sospendere ogni eventuale azione esecutiva come il pignoramento dei beni del soggetto indebitato.» L'esito della procedura per il soggetto indebitato può essere triplice. Se riguarda titolari di partita iva, che rientrano tra i soggetti non fallibili, la procedura si può concludere con un accordo che deve essere approvato da creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti non muniti di privilegio. «Spesso il sovraindebitamento - conclude Poggi - avviene quando si accavallano diverse fonti di finanziamento a cui il cittadino non riesce a fare fronte, tra cui gli strumenti di credito al consumo che assieme a prestiti e mutui già accesi possono creare una situazione economica difficilmente gestibile. Altre esposizioni debitorie possono derivare dalla perdita dell'impiego o delle ridotte entrate nel caso di partite iva.» Per i debiti che non derivano da attività imprenditoriale o professionale, la procedura si conclude con un piano del consumatore che è sottoposto al solo giudizio ed è vincolante per tutti i creditori. Il terzo esito della procedura è rappresentato dalla richiesta di liquidazione del patrimonio del soggetto indebitato, in questo caso il debitore mette a disposizione tutto il suo patrimonio a favore dei creditori. Nel caso di piano o accordo si tratta di un vero e proprio concordato dei creditori alla fine del quale il debitore sarà considerato libero da ogni debito ancora non onorato, e la sua posizione riabilitata attraverso l'esdebitazione, concedibile a giudizio del giudice in caso di procedura liquidatoria, con la possibilità di "ripartire da zero" senza il peso di debiti pregressi. Tra i debiti che non possono essere stralciati, ma possono essere solamente dilazionati, vi sono le risorse proprie dell'Unione Europea, l'Iva e le ritenute d'acconto dichiarate ma non versate.

I COSTI DELLA PROCEDURA I costi della procedura sono determinati dalla legge, sia per il compenso al gestore della crisi nominato dall'Organismo, sia per i costi amministrativi di gestione della procedura da parte dell'O.C.C., e variano in funzione della tipologia, complessità e del valore dell'attivo patrimoniale realizzato o dell'accordo realizzato concordato. L'Organismo di Composizione della Crisi costituisce una importante risposta attuativa della legge n.3 del 2012 che prevede gli strumenti per aiutare il cittadino a difendersi dalla crisi da sovraindebitamento aiutando i soggetti indebitati a trovare un accordo con i propri creditori o ricercando soluzioni alternative per la gestione del debito.

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