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Sabato, 20 Aprile 2024
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Province, la riforma: ecco cosa cambia a Vicenza

Mercoledì il Senato ha dato il via libera alla fiducia sul ddl sulle Province e le città metropolitane con 160 sì e 133 no. Il testo passa ora alla Camera. La Provincia di Vicenza è commissariata dal 2012

Primo passo verso l'attesa riforma sugli enti locali (la Provincia di Vicenza è commissariata dal 2012). In attesa della riforma del titolo V della Costituzione, il ddl Delrio, approvato mercoledì in Senato ed in attesa del passaggio alla Camera,  nascono le città metropolitane e le aree vaste, ossia fusioni di comuni, a loro spetteranno i compiti oggi ricoperti dalle province. 

PROVINCE. Nelle nuove province il presidente è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali della provincia, dura in carica 4 anni, e deve essere un sindaco. Sotto di lui ci sono il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, tutti ricoprono l'incarico a titolo gratuito.

Funzioni: Alle province spettano le funzioni in ambito di : pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza (si noti la funzione della tutela ambientale, prevista nel vigente Testo unico degli enti locali, espunta dalla Camera dei deputati nella prima lettura del presente provvedimento, reinserita dalla Commissione Affari costituzionali del Senato); pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; gestione dell'edilizia scolastica ; il 'controllo' dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità nel territorio provinciale. Le funzioni trasferite dalla Province continuano ad essere da loro esercitate, fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente territoriale altro subentrante. Tale data è da specificarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge (se si tratti di competenza statale) o dalle Regioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. 

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