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Tasi, come e quando pagarla a Vicenza

Tutto sull'Imposta sui Servizi Indivisibili, chi deve pagarla, le esenzioni alla Tasi

La TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili del Comune) è un'imposta che comprende tutti quei servizi che il Comune eroga a beneficio dei cittadini residente nel territorio comunale e che sono in qualche modo legati direttamente o indirettamente ai loro immobili. A Vicenza è stata soppressa nel 2020.

Cos’è

La Tasi come l’Imu e la Tari (Tassa sui rifiuti) fa parte della Iuc ed è la Tassa sui servizi indivisibili. E’ stata introdotta nel 2014 ed è incassata dai Comuni che, con i proventi, coprono le spese riguardanti servizi indivisibili. Per servizi indivisibili si intendono: la manutenzione del manto stradale, il rifacimento dei marciapiedi e delle zone pedonali, l’illuminazione pubblica, manutenzione dei giardini etc.

Chi deve pagarla

La Tasi si applica tutti gli immobili (comprese le prime case) e deve essere pagata sia dai proprietari sia, in parte, dagli affittuari ai quali spetta una quota dal 10 al 30% in base alle delibere dei Comuni).

Come si calcola

Per calcolare la Tasi valgono le stesse regole dell’Imu e si utilizza la stessa base imponibile. Su questo valore si applica un’aliquota minima dell’1 per mille (fissata dallo Stato) mentre la massima si determina in modo che la somma di Imu e Tasi non superi il 10,6 per mille. Se l’immobile è abitazione principale, l’aliquota massima non essere maggiore del 2,5 per mille. I Comuni hanno la facoltà di applicare uno 0,8 per mille aggiuntivo per finanziare eventuali agevolazioni fiscali sulla prima casa.

Come si effettua il pagamento

Come l’Imu, la Tasi si paga in due rate (che possono essere di importo diverso) con scadenza, rispettivamente, il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno. Il versamento va effettuato con bollettino postale o servendosi del modello F24 sia online sia agli sportelli.

L'Imposta Unica Comunale

La TASI così come la TARI fanno parte della cosiddetta IUC, l'Imposta Unica Comunale, che inlcude anche l'IMU.

L'IUC non è quindi una vera e propria imposta unica, ma un contenitore che racchiude in sé tre imposte distinte:

  • la TASI
  • la TARI
  • l'IMU

Comune di Vicenza

Dall'1 gennaio 2020 la Tasi è stata abolita a seguito delle novità introdotte dalla recente Legge di bilancio 160/2019 . La tassa sui servizi indivisibili (Tasi) si applica ai fabbricati e alle aree fabbricabili, mentre sono esclusi i terreni agricoli.

Chi è esente

Dal 2016 la Tasi non è dovuta dai possessori dell’abitazione principale escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.
Oltre che le abitazioni principali in senso stretto, rientrano nell’esenzione anche le unità abitative assimilate:

  • l’unità immobiliare, escluse le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 ed A/9, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • l’unica unità immobiliare, escluse le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 ed A/9, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
  • la casa coniugale, escluse le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • le unità immobiliari, escluse le abitazioni di categoria catastale A/1 , A/8 e A/9, delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, comprese le unità immobiliari assegnate ai soci studenti universitari (anche in assenza della residenza anagrafica);
  • i fabbricati di civile abitazione, escluse le abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, destinati ad alloggi sociali;
  • l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dal 2016 non è più dovuta la Tasi dall’occupante (inquilino/comodatario) che destina gli immobili detenuti (in affitto/in comodato) come sua abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione di quelli classificati nelle categorie A/1, A/8 ed  A/9. Il possessore dell’immobile, in tal caso, è comunque tenuto al pagamento della sua quota del 90% della Tasi complessiva calcolata applicando l’aliquota dello 0,8 per mille.

Determinazione della Tasi

La base imponibile si determina con le stesse regole dell’Imu. Quindi, occorre fare riferimento al valore del fabbricato derivante dalla rendita catastale o a quello di mercato dell’area edificabile al metro quadrato.

  • Nel caso in cui l’ immobile sia occupato da un soggetto diverso dal possessore, l’occupante versa la Tasi nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto, ad eccezione dell’inquilino/comodatario che utilizza l’immobile (diverso dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) come sua abitazione principale.
  • I titolari degli immobili non si possono impegnare, neppure con la dichiarazione, a pagare per conto degli occupanti. La Tasi, quindi, deve essere pagata sia dal proprietario che dall’occupante, ognuno per la quota a proprio carico (90% il proprietario e 10% occupante). Pertanto, è privo di effetti giuridici qualsiasi eventuale accordo in base al quale il carico tributario viene traslato da uno all’altro dei soggetti passivi.
  • Nel caso di più possessori (o detentori), essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Il versamento effettuato in base alle singole quote di possesso (o di detenzione) è considerato comunque regolare se la somma complessiva dei versamenti è pari all’ammontare dell’imposta dovuta.
  • In caso di occupazione temporanea, non superiore ai sei mesi, è obbligato al versamento colui che risulti possessore dell’immobile a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
  • In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Aliquote

  • aliquota base 0,8‰ (inferiore all’aliquota base di legge dell’1‰) applicabile anche alle abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale A/1, A/8, A/9;
  • aliquota 0‰ per le fattispecie soggette ad un’aliquota IMU del 10,6‰;
  • aliquota 0‰ per i fabbricati di proprietà dell’Ater regolarmente assegnati. L’azzeramento dell’aliquota è subordinato alla presentazione al Comune entro al 31 dicembre 2019 di apposita autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. L'azzeramento dell'aliquota è esteso anche agli alloggi Erp di proprietà del Comune regolarmente assegnati;
  • aliquota 0‰ per i fabbricati utilizzati a fini scolastici (scuole statali e paritarie);
  • aliquota 0‰ per i fabbricati adibiti a servizi socio-sanitari, riabilitativi, residenziali o semi-residenziali per anziani e adulti non autosufficienti purchè classificati nella categoria catastale B/1;
  • aliquota 0‰ per le unità immobiliari di categoria catastale C/1 e C/3 adibite rispettivamente a negozi-botteghe e laboratori artigianali, purchè occupati per lo svolgimento delle suddette attività. L’azzeramento dell’aliquota è subordinato alla presentazione al Comune entro il 31 dicembre  2019 di apposita autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Come fare

La Tasi può essere pagata con il modello F24 oppure con apposito bollettino di conto corrente postale intestato a: "Pagamento Tasi" c/c n. 1017381649.
I titolari di partita Iva hanno obbligo di pagare esclusivamente con modello F24.
I codici per pagare la Tasi sono:

  • 3959 fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 3960 aree fabbricabili;
  • 3961 altri fabbricati.

In caso di ravvedimento, sanzioni ed interessi dovranno essere versati in maniera unitaria, cioè utilizzando i medesimi codici del tributo cui si riferiscono.

Dichiarazione Iuc – componente Tasi

La scadenza di presentazione della dichiarazione Tasi per l’anno 2019 è il 31 dicembre 2020
La dichiarazione Iuc, sia per la componente Imu che Tasi, va redatta sul modello approvato con D.M. 30 ottobre 2012 per la dichiarazione Imu. I dati rilevanti ai fini Tasi possono eventualmente essere riportati nello spazio riservato alle annotazioni.

Modello di dichiarazione

(link: https://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Fiscalita-locale/IMU_2012_mod.pdf)

Istruzioni per la dichiarazione

(link: https://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Fiscalita-locale/IMU_2012_istr.pdf)

Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni rimangano invariate.

Informazioni

Ufficio Imu - Palazzo ex Coreco Contra' San Marco 26 (ingresso da contra' Chioare)

Telefono: 0444222370

Orario di apertura al pubblico: martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 solo su appuntamento da prenotare online
Prenotazioni appuntamenti online

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