Dove e come richiedere la NASPI a Vicenza e provincia
NASPI è un sostegno al reddito per i lavoratori disoccupati, ecco come ottenerla
La Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è l'ammortizzatore che fornisce una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Sono destinatari di questa prestazione:
- lavoratori dipendenti;
- apprendisti;
- soci di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato;
- personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
Sono invece esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, mentre i collaboratori coordinati e continuativi, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione sono invece destinatari di una specifica e distinta tutela denominata Dis-Coll.
Requisiti
Per accedere alla NASpI è necessario essere lavoratori che hanno perduto involontariamente la propria occupazione e possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione involontario, ottenibile dietro presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego. La presentazione della domanda di NASpI equivale al rilascio della predetta dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda è in ogni caso necessario presentarsi presso il proprio Centro per l'Impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. Sono esclusi dalla NASpI i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale, a meno che non i tratti di dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale nell'ambito di una specifica procedura conciliativa. Possono essere ammessi alla fruizione della NASpI sia i lavoratori licenziati per motivi disciplinari, sia quelli che abbiano accettato l'offerta economica del datore di lavoro;
- far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
- far valere trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
Durata
La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, quindi fino a un massimo di 24 mesi. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. La NASpI spetta a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Chi intende avviare un'attività di lavoro autonoma o d'impresa individuale può richiedere la liquidazione anticipata e in un'unica soluzione della NASpI.
Calcolo e misura della prestazione
L'importo mensile della NASpI è pari:
- al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT (per il 2019 pari a 1.221,44 euro);
- al 75% dell'importo stabilito sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile e il suddetto importo, se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.
In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare un limite massimo individuato annualmente con legge (per il 2019 pari a 1.328,76 euro).
La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal quarto mese di fruizione.
La prestazione decorre:
- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
- dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge;
- dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, se la domanda è presentata entro detto trentottesimo giorno. Dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata oltre il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma entro i termini di legge.
Domanda
Per fruire dell'indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente online, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro*.
Sospensione
La NASpI è sospesa in caso di:
- rioccupazione con contratto di lavoro subordinato non superiore a sei mesi instaurato in Italia o in uno stato estero, per la durata del rapporto di lavoro;
- avvio di un'attività di tipo autonomo o parasubordinato non superiore a sei mesi; in questo caso è necessario, pena decadenza della prestazione, comunicare a Inps il reddito annuo presunto entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.
Decadenza
Il beneficiario decade dalla fruizione della NASpI, nei seguenti casi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un'attività lavorativa subordinata da cui derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione (8.145 euro) senza provvedere ad apposita comunicazione;
- inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere ad apposita comunicazione;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;
- rifiuto di partecipare o partecipazione non regolare ad iniziative di politica attiva (quali ad esempio attività di formazione, tirocini ecc.) senza giustificato motivo;
- mancata accettazione di un'offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell'importo lordo dell'indennità.
Offerta congrua
- coerenza tra l'offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
- distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- durata dello stato di disoccupazione.
Per maggiori dettagli sulla NASpI è possibile consultare il sito Inps www.inps.it.
I Centri per l'Impiego della provincia di Vicenza dove si può chiedere la NaSpi
CPI DI ARZIGNANO
Via A. Diaz, 7 – 36071
tel. 0444 1807611
CPI DI BASSANO DEL GRAPPA
Largo Parolini, 82 – 36061
tel. 0424 017311
CPI DI LONIGO
Viale della Vittoria 17 - 1° piano (sede ex Pretura) – 36045
tel. 0444 1808511
CPI DI SCHIO - THIENE
Via Righi – 36015
tel. 0445 278011
CPI DI ASIAGO
Via Monte Sisemol – 36012
tel. 0424 1908411
aperto il martedì dalle ore 08,30 alle 12,30
CPI DI VALDAGNO
Via Enrico Fermi, 11/C – 36078
tel. 0445 1981011
CPI DI VICENZA
Via Legione Gallieno 31 – 36100
tel. 0444 1805911
COORDINAMENTO D'AMBITO
Via Legione Gallieno, 31 – 36100 Vicenza
tel. 0444 1805911
UFFICIO COLLOCAMENTO MIRATO
Via Legione Gallieno, 31 – 36100 Vicenza
tel. 0444 1805911