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Denuncia Inizio Attività (D.I.A.) a Vicenza

Tutte le informazioni sulla comunicazione per l'esecuzione d'opere edilizie non soggette a Permesso di Costruire. Cosa fare e dove rivolgersi

DESCRIZIONE
Comunicazione per l’esecuzione d’opere edilizie non soggette a  Permesso di Costruire.

MODALITÀ
È necessario avvalersi di un tecnico libero professionista iscritto al relativo albo professionale.

REQUISITI
Il titolare deve essere proprietario, comproprietario o portatore di un diritto reale di godimento dell’immobile.

DOCUMENTI DA PRESENTARE
Comunicazione indirizzata allo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Vicenza secondo la modulistica predisposta dal Settore con annessa una relazione, a firma del tecnico libero professionista, che asseveri le opere da compiersi, il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico – sanitarie vigenti, oltre agli elaborati (grafici e non) previsti dal regolamento edilizio.
È necessario incaricare, oltre al tecnico progettista, anche un tecnico con il compito della direzione dei lavori (che può essere lo stesso progettista) oltre ad una ditta incaricata nell’esecuzione delle opere.

BOLLI
Non sono previsti bolli.

IMPORTI DOVUTI
Diritti di segreteria, sempre dovuti, sono da versarsi al momento della presentazione e variano in base al tipo di intervento:

 
Denunce d’inizio attività edilizia (DIA):
 

  1. manutenzione straordinaria
  2. risanamento conservativo e restauro
  3. eliminazione barriere architettoniche (solo se attuato con altri interventi edilizi quali la ristrutturazione e/o la manutenzione straordinaria ecc.)
  4. recinzioni, muri di cinta, cancellate
  5. modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria
  6. installazione o revisione di impianti tecnologici che comportano la  realizzazione di  volumi tecnici
  7. modifiche progettuali (varianti in corso d’opera e precedenti DIA o varianti minori a Permessi di Costruire)
  8. significativi movimenti di terra senza opere non connessi ad attività agricole e apposizione di cartelloni pubblicitari


Gratuito
Denunce d’inizio attività edilizia (DIA) per interventi di eliminazione barriere architettoniche solo se attuati singolarmente e non inseriti in altri interventi di manutenzione, o di parziale o totale ristrutturazione, o se attuati per non dare esecuzione ad un obbligo di legge.

Denunce d’inizio attività edilizia (DIA)
e): ristrutturazione edilizia
f): recupero ai fini abitativi dei sottotetti L.R. 12/1998


In questi casi sono dovuti anche gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria:  

  1. Onere d’urbanizzazione primaria: calcolato sulla base della superficie netta calpestabile ai sensi delle tabelle parametriche regionali approvate dal Comune (sempre dovuto con l’eccezione dei casi di gratuità stabiliti per legge);
  2. Onere: d’urbanizzazione secondaria: calcolato sulla base della superficie netta calpestabile ai sensi delle tabelle parametriche regionali approvate dal Comune (sempre dovuto con l’eccezione dei casi di gratuità stabiliti per legge);
  3. Contributo commisurato al costo di costruzione: calcolato sulla base della superficie netta calpestabile complessiva (dovuto per i fabbricati non produttivi e con l’eccezione dei casi di gratuità stabiliti per legge);


TEMPI D’EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO
Se la comunicazione riguarda un edificio sul quale non sono previsti vincoli, l’intervento potrà avere inizio dalla data comunicata e comunque non prima di 30 giorni dalla data di presentazione, senza attendere risposta dal Comune. Se invece la comunicazione è inerente ad un immobile gravato da vincolo, l’inizio dei lavori è subordinato all’acquisizione del provvedimento, emesso dall’ente preposto alla tutela del vincolo, che acconsente all’intervento progettato.

NOTE:
Se la pratica non è completa di tutta la documentazione prevista, lo Sportello Unico per l’Edilizia emette apposito provvedimento con il quale sospende l’inizio delle opere comunicate e chiede l’integrazione della pratica stessa.
In linea di massima (da verificare con la specificità del singolo caso), tra la data di presentazione della pratica edilizia e la data d’inizio lavori deve passare un tempo minimo di 30 giorni.

VALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO
Il tempo consentito per portare a termine i lavori e le opere comunicate è stabilito, per legge, in 3 anni dalla data d’inizio.
Il titolare della pratica edilizia è obbligato alla comunicazione di fine lavori entro il termine indicato.

AVVERTENZE
Gli interventi per i quali è obbligatorio presentare la denuncia d’inizio attività edilizia sono:
 

  1. opere di manutenzione straordinaria (opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso);
  2. opere di restauro e risanamento conservativo (gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico d’opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio);


eliminazione barriere architettoniche, tramite la realizzazione di manufatti, in un immobile:

  • compreso negli elenchi di beni vincolati (D.Lgs 490/1999) oppure
  • identificato come di valore storico – architettonico dal vigente PRG oppure
  • sottoposto ad intervento riguardante elementi strutturali oppure
  • sottoposto ad intervento che alteri la sagoma dell’edificio - recinzioni, muri di cinta e cancellate;
  • ristrutturazione edilizia (interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico d’opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione d’alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione d’impianti tecnologici. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a (sagoma,) volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'installazione d’impianti tecnologici);
  • recupero abitativo dei sottotetti;
  • mutamento della destinazione d’uso (senza) con opere;
  • modifiche funzionali d’impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;
  • installazione o revisione d’impianti tecnologici che comportino la realizzazione di volumi tecnici al servizio d’edifici o d’attrezzature esistenti;
  • ultimazione delle opere non ultimate già previste a precedente denuncia d’inizio attività edilizia;


DOVE RIVOLGERSI
Sportello unico dell’edilizia – Piazza Biade
Palazzo degli Uffici terzo  piano Segreteria Tel. 0444221506  -  Fax. 0444221538
lunedì e mercoledì 8.30 alle 12.30   martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.00

MODULISTICA
La domanda della “Denuncia Inizio Attività" (Formato: PDF) scaricabile dal link appena indicato
 

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