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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Economia

Equitalia, CTP Vicenza: "La cartella tramite posta è inesistente"

La Commissione tributaria provinciale ha emesso due sentenze in cui accoglie altrettanti ricorsi in cui si contestava la notifica della richiesta di pagamento tramite il servizio postale

Equitalia: la notifica eseguita da un soggetto non abilitato costituisce un vizio così radicale che assorbe anche il problema della mancanza della relazione di notifica e che comporta l'inesistenza – non sanabile – della notifica stessa. Lo precisa la Commissione tributaria provinciale di Vicenza con le sentenze 33/07/12 e 37/07/12.
La cartella deve essere notificata dai soggetti abilitati previsti per legge (ufficiali della riscossione, dei messi di notificazione abilitati, i messi comunali).

Oggetto dei giudizi è stata l'impugnazione di una cartella di pagamento: nel primo caso emessa a seguito di due accertamenti precedentemente notificati; nella seconda circostanza è stata emessa a seguito di controllo automatizzato (articolo 36-bis del Dpr 600/1973). I motivi di ricorso sono stati, sostanzialmente, gli stessi: notifica da parte dell'agente della riscossione tramite il servizio postale, fatta direttamente e non a mezzo di soggetti a tanto abilitati (ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Dpr 602/73), e mancata compilazione della relazione di notifica.

La Commissione tributaria berica ha esaminato la posizione della giurisprudenza sulla legittimazione dell'agente della riscossione di notificare direttamente la cartella per posta. Le Commissioni di merito sono divise nel ritenere possibile un tale tipo di potere. Per quanto riguarda la Cassazione, invece, la sentenza 14327/09, l'ordinanza 15948/10 e la sentenza 11708/11 - a parere dei giudici vicentini - non hanno mai ammesso che ciò sia possibile. In particolare, se letta bene, la prima sentenza lo ritiene ammissibile, ma si riferisce a una vicenda del 1984: la norma applicabile all'epoca conteneva l'inciso «da parte dell'esattore» poi successivamente eliminato. La seconda ordinanza affronta solo il problema della relazione di notifica ma non risponde al quesito relativo al potere di notifica diretta dell'agente della riscossione. La terza ha ritenuto legittima la notifica della cartella con raccomandata con avviso di ricezione ma non ha affrontato direttamente il problema se il concessionario sia, o meno, legittimato a eseguire tale tipo di notifica dopo l'ultima modifica (operata nel 1999) dell'articolo 26 del Dpr 602/73.

Pertanto, dopo aver proceduto a un'interpretazione storica, letterale e sistematica della disposizione e delle norme sulla notificazioni civili, tributarie e per posta, la Ctp di Vicenza ha rilevato che la cancellazione dell'inciso «da parte del l'esattore» dimostra come il legislatore abbia voluto escludere il concessionario dal novero dei soggetti abilitati alla notifica della cartella esattoriale tramite raccomandata con avviso di ricezione.
 

 

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