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Cronaca Schio

«Cannabis light vietata? Una bufala mediatica»

Dopo la sentenza della Corte di Cassazione di giovedì pomeriggio si è scatenato un vero e proprio terremoto ma, già da questa mattina, i toni sono diversi: «Sono stati solo evidenziati i buchi legislativi della 242»

 «Stamattina sono arrivati moltissimi clienti per fare scorte mentre so che dei colleghi hanno tenuto le serrande abbassate».

E' stato un vero e proprio The day after per i cannabis shop e la loro clientela, come ci testimonia Silvio Lionzo, uno dei 5 soci della Valley Farm di Schio, dietro al banco del Botanica Urbana Grow di via Quintino Sella, a Schio.

L'imprenditore, però, è tranquillo: «La sentenza della Corte di Cassazione evidenzia solo i buchi legislativi della 242 del 2016. Che sia quindi uno sprone affinchè il parlamento si metta al lavoro. Solo nel Vicentino sono decine le persone che hanno investito in questo settore e la maggior parte vuole lavorare nella legalità».  «Ben vengano quindi i controlli delle forze dell'ordine - conclude Lionzo - perchè è nell'interesse di chi lavora onestamente che i "furbetti" vengano puniti». 

Le sue parole trovano riscontro nel comunicato diramato da federcanapa, che punta il dito contro il sensazionalismo di aclune testate giornalistiche:

Malgrado le dichiarazioni di moltissime testate giornalistiche, la soluzione delle sezioni unite penali della Corte di Cassazione non determina a nostro parere la chiusura generalizzata dei negozi che offrono prodotti a base di canapa. Il testo della soluzione dice infatti chiaramente che la cessione, vendita e in genere la commercializzazione al pubblico di questi prodotti è reato “salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”. Per tanto la Cassazione ha ritenuto che condotte di cessione di derivati di canapa industriale privi di efficacia drogante NON rientra nel reato di cui all’art. 73 del T.U. Stupefacenti.

E sul punto, da anni, la soglia di efficacia drogante del principio attivo THC è stata fissata nello 0,5% come da consolidata letteratura scientifica e dalla tossicologia forense.

Pertanto non può considerarsi reato vendere prodotti derivati delle coltivazioni di canapa industriale con livelli di Thc sotto quei limiti.

Ci auguriamo che anche le forze dell’ordine si attengano a questa netta distinzione tra canapa industriale e droga nella loro azione di controllo e che non si generi un clima da “caccia alle streghe” con irreparabili pregiudizi, patrimoniali e non, per le numerose aziende del settore.

Ogni ulteriore considerazione dovrà essere rimandata alla pubblicazione delle motivazioni della sentenza da cui potrà essere desunto l’impianto logico-giuridico seguito dalla Corte e che potrà fornire ulteriori spunti di riflessione.

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