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Slot e vlt, Tar Veneto respinge ricorso contro i limiti orari

Per i giudici, la Giunta regionale ha stabilito correttamente le fasce orarie «quale strumento minimo di tutela valido per tutto il territorio regionale»

Dopo le sentenze dei giorni scorsi il tribunale amministrativo ha respinto il ricorso presentato da un operatore contro l'ordinanza del sindaco di Pove del Grappa in tema di limiti orari di sale slot e vlt.

Il provvedimento del maggio 2020 prevede lo stop degli apparecchi da gioco dalle 7 alle 10, dalle 13 alle 15, dalle 18 alle 20 e dalle 22 alle 7. Il Tar, come riporta Agipronews, ricorda che la Giunta regionale ha dato facoltà ai Comuni di individuare ulteriori orari di chiusura anche dopo la delibera sulle fasce orarie per tutto il territorio regionale (dalle 7 alle 9, dalle 13 alle 15 e dalle 18 alle 20). Respinta la tesi della società ricorrente, secondo cui i limiti orari troppo restrittivi sono contrari a quanto stabilito dall’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata nel 2017 in materia di gioco, che prevedeva un massimo di 6 ore giornaliere di interruzione.

Il Tar ribadisce inoltre «il carattere non cogente dell’Intesa», vista la mancata emanazione di un decreto attuativo da parte del Ministero dell'Economia. «Restano ferme le competenze degli Enti locali e dunque la facoltà degli stessi di porre in essere gli interventi necessari a garantire il corretto equilibrio tra la libertà di iniziativa economica e la tutela della sicurezza, della salute, della libertà e dignità umana», si legge.

La limitazioni degli orari di apertura delle sale e di funzionamento degli apparecchi può quindi «essere sempre disposta dal Comune per la tutela della salute pubblica e il benessere socio-economico dei cittadini» e anzi, «la giurisprudenza si è espressa nel senso che, in capo ai Comuni, sussiste non solo il potere, ma anche un vero e proprio obbligo di adottare interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco, dettato da esigenze di tutela della salute pubblica». La stessa Intesa, inoltre, prevedeva la possibilità «di mantenere le misure locali più restrittive».

Per i giudici la Giunta regionale ha quindi stabilito correttamente le fasce orarie «quale strumento minimo di tutela valido per tutto il territorio regionale» dando la facoltà ai comuni di introdurre ulteriori restrizioni.

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