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Covid, lavoro agile per i dipendenti comunali in quarantena

Assessore Porelli: “Riusciamo ad andare incontro al personale garantendo il regolare svolgimento dei servizi”

Fino al 31 marzo 2022, salvo proroghe dello stato di emergenza, i dipendenti del Comune di Vicenza in quarantena o in auto-sorveglianza per contatto con un positivo, o con figli minori positivi o in dad, oppure operanti all’interno del medesimo spazio lavorativo in cui si sia verificata la trasmissione del contagio, o, ancora, assegnati esclusivamente ad attività di contatto con l’utenza strutturate in modo tale da essere gestite da remoto, potranno lavorare al proprio domicilio o a distanza in modalità agile.

Lo chiarisce una nota del direttore generale indirizzata ai dirigenti comunali alla luce della circolare emanata dal Ministero della Pubblica amministrazione e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali lo scorso 5 gennaio. Ciascun direttore di servizio, sulla base delle esigenze organizzative, qualora ne ricorrano le condizioni, potrà autorizzare il proprio personale allo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza, al fine di garantire la sicurezza dell’attività e, al contempo, assicurare il regolare svolgimento delle funzioni dei rispettivi servizi.

“L’accelerazione dei contagi da Covid-19 e la rapida diffusione della variante Omicron hanno imposto modifiche organizzative dei servizi comunali – chiarisce l’assessore alle risorse umane Valeria Porelli – Tra i servizi che potranno essere svolti da casa perché relativi esclusivamente ad attività di contatto con l’utenza strutturate in modo tale da essere gestite da remoto vi è certamente Vicenza Calling, ovvero il centralino di assistenza telefonica gestito dall’Urp, l’ufficio relazioni con il pubblico”.

Resta, inoltre, confermata la modalità agile per i lavoratori “fragili”, ovvero i dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

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