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Coronavirus: tutte le proroghe alle scadenze dei documenti

Dalla patente alla carta d'identità, fino a permesso di soggiorno e assicurazione, revisione auto. Tutte le scadenze rimandate dall'emergenza Covid-19

L’Emergenza Coronavirus ha reso necessaria la proroga di molte scadenze fiscali ma anche amministrative. Il Decreto Cura Italia ha pensato anche a questo e con l’articolo 104, ha prorogato la validità dei documenti scaduti dal 17 marzo scorso, fino al 31 agosto 2020.

Vediamo nel dettaglio quali sono le proroghe concesse.

Assicurazione auto

Per le polizze in scadenza fino al 31 luglio 2020, è portato a 30 giorni il periodo entro cui l’assicurazione è comunque operante.
La previsione trova applicazione anche nel caso di polizza assicurativa annuale in cui il pagamento del premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o periodiche.

Carta d’identità

Tutti i documenti di identità scaduti dal 17 marzo 2020 in poi sono validi fino al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso.

Revisione veicolo

Con la revisione del veicolo scaduta al 17 marzo 2020 o in scadenza entro il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la visita di revisione

Patente di guida

Le patenti di guida scadute in data successiva al 31 gennaio 2020 (circolare M.I.T. nr. 0009209 del 19.3.2020) o in scadenza fino al 31 agosto 2020, sono state prorogate fino al 31 agosto 2020. La proroga si applica anche a quelle rilasciate da uno Stato dell'Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia. La disposizione si estende anche al certificato di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori.

Attestato per guidare l'autotreno

È stata prorogata la validità sino al 15 giugno 2020 dei certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, che abbiano scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
Ecco alcuni esempi:

  • le autorizzazioni o le licenze per il trasporto di merci o di persone previste dal Codice della strada (Cds) o da norme speciali;
  • le autorizzazioni sanitarie per il trasporto di animali o alimenti;
  • le autorizzazioni per il trasporto di rifiuti;
  • l'attestato per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto sessantacinque anni di cui all'art. 115, comma 2, lettera a) del Cds;
  • l'attestato per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti al trasporto di persone, rilasciato ai conducenti che abbiano compiuto sessanta anni, di cui all'art. 115, comma 2, lettera b) del Cds.

Carta di qualificazione del conducente (Cpc)

La proroga in questo caso non è la stessa delle patenti di guida. Il ministero dei Trasporti ha previsto la proroga fino al 30 giugno 2020 della Cqc per il trasporto professionale di cose e persone, nonché dei certificati di formazione professionale (Cpp) per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio 2020 al 29 giugno 2020.

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