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Apertura al take away: "Sì, ma nel proprio comune, da soli e consumazione a casa"

In riferimento all'ordinanza emessa dalla Regione Veneto nella giornata di venerdì, il governatore Luca Zaia risponde ai vari dubbi sorti ai cittadini e non solo

Il 25 aprile, il Veneto, ha dato un primo timido segnale di apertura ai cittadini e agli esercizi commerciali dopo mesi di lockdown per far fonte all'emergenza Covid.

Con l'ordinanza regionale numero 42: "nata soprattutto allo scopo di mettere a disposizione dei lavoratori che stanno riprendendo l’attività lavorativa un’offerta ulteriore ai fini della consumazione di colazioni e pasti a fronte della perdurante chiusura di ristoranti e bar con consumazione in loco - spiega la Regione - nel rispetto comunque delle esigenze tuttora fondamentali di tutela della salute, in una situazione di oggettivo miglioramento dei dati di diffusione del contagio pur rimanendo ferma la necessità di presidiare rigorosamente le fonti di contagio, si è consentito l’asporto di cibo con conseguente accesso ordinato e rispettoso di distanziamento e misure di protezione presso l’esercizio commerciale, affiancando tale servizio a quello della consegna a domicilio non più in grado di assicurare una idonea coperture dell’esigenze".

"Proprio per consentire l’ordinato e controllato accesso all’esercizio e la limitazione quanto più accentuata della permanenza sul posto - precisa - si è previsto che l’asporto deve essere preceduto da prenotazione on line o telefonica, sistema particolarmente agile e praticato già prima dell’emergenza, e deve avvenire con accesso di una sola persona. Vista la permanenza delle limitazioni nello spostamento delle persone disposte dal Dpcm, la suddetta possibilità deve intendersi limitata al territorio comunale, anche considerata la sussistenza di una sufficiente offerta da parte degli esercizi interessati".

"Ne consegue che l’asporto - specificano -è ammesso solo ove è possibile e concretamente effettuata la prenotazione on line o telefonica, non essendosi ammesso il puro e semplice e casuale accesso ai locali di esercizio dell’erogazione del cibo. Ciò vale, evidentemente, per il cibo suscettibile di confezionamento e preparazione mediante appositi supporti di consegna al cliente, e non per prodotti di fruizione immediata e sul posto".

Infine: "Si conferma, quindi, che l’asporto è possibile solo per i prodotti e per le consegne precedute da ordinazioni on line e telefonica - conclude la nota diffusa dalla Regione - Ai fini dei controlli la prenotazione deve essere adeguatamente documentata dall’esercente e/o dall’utente. Quanto agli orari e giorni di apertura, l’ordinanza non fissa limitazioni per i giorni festivi e quindi opera anche per la giornata festiva del 25 aprile e di domenica 26, oltreché per le successive giornate festive fino alla durata di validità dell’ordinanza. Si ribadisce che, come stabilito nell’ordinanza, è vietata la consumazione in loco e anche nelle vicinanze, soprattutto se con creazione di aggregazioni, essendo pur sempre valide le limitazioni, come detto, degli spostamenti".

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