rotate-mobile
Sport

Respinto il ricorso di Romizi contro l'LR Vicenza Virtus: «Richiedente non legittimo»

Il Tribunale Federale Nazionale non confuta le tesi esposte dai legali del giocatore ma considera la richiesta nulla pochè effettuata da persona non legittimata

Oggi,m mercoledì, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Marco Augusto Romizi per la declaratoria di invalidità e/o illegittimità della delibera adottata dal Commissario Straordinario della FIGC di cui al CU n. 1 del 4 luglio 2018 (quello con cui veniva approvato il cambio di denominazione da Bassano Virtus 55 Soccer Team Spa a L.R. Vicenza Virtus Spa e il trasferimento della sede sociale nel comune di Vicenza, ndr) e di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti e, conseguentemente, ha dichiarato inammissibili gli interventi promossi ex artt. 41 comma 7 e 33 comma 3 CGS FIGC e art. 34 comma 1 CGS CONI da Stefano Fortunato, Nicola Ferrari, Massimiliano Giusti, Kevin Magri, Alex Valentini, Daniele Viola, Gianluca Presicci, Moreno Zocchi.

La Federazione eccepisce l’inammissibilità del gravame stante la carenza di legittimazione attiva del ricorrente, non rivestendo, quest’ultimo, rispetto al provvedimento del quale chiede l’annullamento una posizione differenziata dal quisque de popolo. Il Sig. Romizi, infatti, si limita a dedurre il proprio status di tesserato con la fallita Vicenza Calcio Spa, senza tuttavia chiarire come ciò lo porrebbe in una posizione differenziata rispetto al provvedimento del Commissario Straordinario impugnato.

Il testo della sentenza

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Respinto il ricorso di Romizi contro l'LR Vicenza Virtus: «Richiedente non legittimo»

VicenzaToday è in caricamento