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Giovedì, 25 Aprile 2024
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Dal CUD alla Certificazione Unica: ecco cosa cambia

Il decreto Semplificazioni fiscali aumenta gli adempimenti burocratici del sostituto d'imposta prevedendo la necessità di compilare una nuova e più articolata certificazione unica, con dati utili all'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni 730/2015 precompilate

Il 2015 vede il debutto di nuovi adempimenti per il sostituto d'imposta. Ad introdurli è il decreto legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell’articolo 7 della delega di cui alla legge n. 23 dell’11 marzo 2014. Come riporta il sito www.ipsoa.it, nell'introdurre infatti la dichiarazione dei redditi precompilata per lavoratori dipendenti e pensionati, il decreto semplificazioni fiscali ribalta sui sostituti d'imposta una serie di obblighi destinati a creare inevitabili aggravi burocratici oltre ad oneri economici conseguenti alla gestione dei relativi adempimenti.

Dal CUD alla Certificazione unica
La novità è la previsione di una nuova e più complessa certificazione destinata a sostituire sia il CUD che le altre certificazioni che il sostituto d'imposta annualmente è tenuto a rilasciare entro la fine di febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta ai lavoratori dipendenti e assimilati, nonché a lavoratori autonomi e percipienti provvigioni e redditi diversi.
Inoltre, viene previsto l’obbligo di trasmissione in via telematica di tale certificazione all'Agenzia delle Entrate.

Cosa prevede il decreto Semplificazioni
La fonte interessata è l'articolo 4, commi 6 ter e 6 quater, del D.P.R. n.322/1998.
In particolare è previsto che i sostituti d'imposta rilasciano annualmente un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'INPS attestante l'ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali.
Tale certificazione, valida anche ai fini contributivi, va rilasciata agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
Il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali prevede una conferma e due importanti novità.
La conferma è quella relativa alla data di rilascio delle certificazione che rimane fissata alla fine di febbraio dell'anno successivo al periodo di imposta.
Le novità sono innanzitutto la necessità di compilare una nuova e più articolata certificazione destinata ad accogliere dati ritenuti evidentemente necessari o comunque utili all'Agenzia delle Entrate per predisporre le dichiarazioni 730/2015 precompilate.
Dal punto di vista normativo, viene inserito all'articolo 4 del D.P.R. n. 322/1998 il comma 6 quinquies.
Quali sono i dati da indicare nella Certificazione Unica
I dati da indicare sono stati anticipati dall'Agenzia delle Entrate nella bozza di Certificazione Unica 2015 diffusa il 26 settembre scorso.
In particolare, vengono richiesti i dati relativi ai familiari a carico (dal codice fiscale ai dettagli necessari per rilevare la misura delle detrazioni fiscali considerati spettanti ai fini irpef) ed in più la compilazione riguarda anche le somme corrisposte per compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Per questi ultimi percepienti, va ricordato che finora la certificazione veniva rilasciata su carta libera in quanto non era prevista alcuna formalità o modulistica.
La certificazione unica prevede, tra gli altri, che vengano indicati anche i dati relativi al Bonus 80 euro previsto dal D.L. n.66/2014.
Procedure e adempimenti del sostituto d’imposta
Ma l'adempimento nuovo che viene introdotto riguarda l'obbligo che il sostituto d'imposta proceda entro 7 giorni dalla scadenza annuale prevista per il rilascio della certificazione unica, all'invio telematico della certificazione.
Dunque, considerando la scadenza del rilascio fissato al 28 febbraio, la trasmissione telematica dovrà avvenire entro il 7 marzo.
Per il 2015, considerando che il 7 cade di sabato, la scadenza slitta al 9 marzo.
Nel caso di omesso o tardivo invio è prevista una sanzione di 100 euro per ogni certificazione.
È possibile evitare la sanzione nel caso di correzione della certificazione già inviata intervenuta entro cinque giorni dalla scadenza.
Riflessioni conclusive
In conclusione, i sostituti d'imposta saranno chiamati a nuovi oneri burocratici e per di più in termini estremamente ridotti.
Va a tal fine ricordato che entro fine febbraio i datori di lavoro possono ancora effettuare le operazioni di conguaglio con le conseguenti difficoltà derivanti dalla coincidenza di tale data con quella di rilascio della certificazione.
Inoltre, i pochi giorni a disposizione per completare gli adempimenti introdotti, ovvero la trasmissione telematica entro 7 giorni.

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