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Famiglia

Procedura e informazioni per registrazione coppie di fatto

Conviventi di fatto, i nuovi contratti: diritti e doveri

La legge su unioni civili e convivenze offre tutele crescenti per le coppie (gay o eterosessuali) che abbiano un legame stabile di assistenza reciproca. Occorre la prova della convivenza stabile, la dichiarazione di residenza. Ecco i diritti e i doveri dei conviventi, i contratti di convivenza, la risoluzione del contratto e la cessazione della convivenza.

La convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni, omosessuali o eterosessuali:

  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
  • non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile;
  • coabitanti ed aventi dimora nello stesso Comune.

Requisiti:

  • maggiore età;
  • essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia con reciproca assistenza morale e materiale;
  • residenza nel Comune di Alfonsine:
  • coabitazione e iscrizione sullo stesso stato di famiglia;
  • insussistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione tra le due parti;
  • insussistenza di vincoli di matrimonio o di unione civile.

Attenzione: al fine della verifica dei requisiti previsti dalla legge i cittadini stranieri devono presentare un'attestazione consolare relativa all'insussistenza dei vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

Diritti dei conviventi

In base alla nuova legge:

  • i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1, comma 38);
  • in caso di malattia e di ricovero i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate previste per i coniugi e i familiari (art. 1, comma 39);
  • ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1, commi 40 e 41);
  • i conviventi di fatto hanno alcuni diritti inerenti la casa di abitazione (art. 1, commi da 42 a 45);
  • nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto (art. 1, comma 44);
  • i conviventi di fatto hanno particolari diritti nell'attività di impresa (art. 1, comma 46);
  • il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno ove ve ne siano i presupposti (art. 1, commi 47 e 48);
  • il convivente di fatto è equiparato al coniuge superstite agli effetti del risarcimento dei danni in caso di decesso dell'altro convivente derivante da fatto illecito di un terzo (art. 1, comma 49);
  • la convivenza di fatto viene inserita nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (art. 1, comma 45);
  • in caso di cessazione della convivenza di fatto, per l’ex convivente è possibile ottenere dal giudice il diritto di ricevere dall’altro convivente gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (comma 65).

Per diventare conviventi di fatto

Gli interessati devono presentare all’Ufficiale d’Anagrafe un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità. La dichiarazione all’Ufficiale d’Anagrafe può essere resa:

  • al momento del cambio di indirizzo all’interno dello stesso Comune;
  • al momento di nuova iscrizione anagrafica per immigrazione nel Comune;
  • successivamente alla costituzione della famiglia anagrafica.

Modalità della presentazione della domanda

Gli interessati possono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità e secondo il facsimile disponibile su questa pagina.

Come fare

Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi compilando il modulo Dichiarazione anagrafica per la costituzione della convivenza di fatto tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale da presentare assieme alle copie dei documenti di identità.

La dichiarazione può essere inoltrata:

L'inoltro via email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:

  1. acquisizione attraverso scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti, e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC;
  2. sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC.

In alternativa ci si può presentare all'ufficio anagrafe in piazza Biade 26 con gli originali e copia dei documenti d'identità validi. Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto purché in possesso della fotocopia del documento d'identità del componente assente. Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti.

Contratto di convivenza

I conviventi hanno la facoltà di regolare i loro rapporti patrimoniali mediante un contratto di convivenza stipulato in forma scritta mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da parte di un notaio o di un avvocato, a pena di nullità.
Il professionista, ai fini dell’opponibilità ai terzi, dovrà trasmettere una copia, entro dieci giorni dalla stipula, al Comune di residenza dei conviventi per la registrazione in anagrafe, tramite PEC in formato pdf p7m con firma digitale, al seguente indirizzo: vicenza@cert.comune.vicenza.it
(indicando nell'oggetto della email la sigla "Contratto CdF").

Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto stesso e può contenere:

  • l’indicazione della residenza;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).

Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione.
Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

Nullità del contratto

Il contratto è nullo nei seguenti casi:

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  • in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);
  • se una delle parti è minorenne;
  • se una delle parti è interdetta giudizialmente;
  • in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).

Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento.

Risoluzione del contratto

Il contratto può essere risolto:

  • per accordo delle parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei contraenti.

Cancellazione di una convivenza di fatto

La cancellazione della convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

  • d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Vicenza di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
  • su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate).

Per la richiesta di scioglimento della convivenza di fatto compilare il modulo Dichiarazione anagrafica per la cessazione della convivenza di fatto  da presentare assieme ai documenti di identità dei dichiaranti. La richiesta dovrà essere inviata con le stesse modalità indicate per la dichiarazione di convivenza.
Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione.

Ufficio Anagrafe Comune di Vicenza

Palazzo degli Uffici

Indirizzo: piazza Biade 26 (piano terra)

Telefono: 0444222622 e 0444221621

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