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Venerdì, 29 Marzo 2024
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Come e dove richiedere la separazione/divorzio a Vicenza

A volte non resta che lasciarsi, ecco come fare

Spesso ci si chiede quali siano i tempi per arrivare allo scioglimento definitivo di un vincolo matrimoniale, vale a dire quali siano i tempi di un divorzio. A volte succede che due coniugi non vadano più d’accordo e decidano di porre fine alla loro unione. Da alcuni anni sciogliere definitivamente un vincolo matrimoniale è diventato meno difficoltoso e più rapido.

E’ POSSIBILE AVVIARE UNA PRATICA DI SEPARAZIONE O DIVORZIO SENZA FARE RICORSO IN TRIBUNALE?

SI, MA SOLO CON L’AUSILIO DI UN AVVOCATO.

Se due coniugi che hanno deciso di farla finita con il loro matrimonio, e siano d’accordo su questo, potranno rivolgersi ad un avvocato e stipulare una convenzione di negoziazione, al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale oppure di divorzio.
In tal caso, l’avvocato che assiste entrambi i coniugi ha l’obbligo di trasmettere, entro il termine di 10 giorni all’ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, copia autenticata dell’accordo.

Sarà poi compito dell’ufficiale dello Stato civile del comune di residenza completare la procedura.
La stessa procedura, alle medesime condizioni, va applicata anche ai casi di modifica delle condizioni concordate di separazione o di divorzio.
Alla luce di tanto, tre sono i protagonisti di tutta la procedura: la coppia, l’avvocato (comune ad entrambe le parti) e l’ufficiale di stato civile. Questa è la soluzione, se entrambe le parti sono d'accordo, più veloce ed economica.

Nonostante questo, per arrivare al divorzio i coniugi si devono prima separare.

Separazione e divorzio

La legge prevede quattro diverse procedure per arrivare alla separazione:

  • La separazione consensuale
  • La separazione giudiziale
  • La separazione in Comune
  • La negoziazione assistita

Una volta ottenuta la separazione, i coniugi possono ricorrere alle stesse procedure anche per il divorzio.

Separazione

La separazione legale è il provvedimento con cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati e stabilisce le condizioni per l'affidamento dei figli minori, l'assegnazione della casa familiare e l'eventuale pagamento di un assegno di mantenimento da parte di un coniuge in favore dell'altro e dei figli.

Il divorzio breve è la grande novità in vigore in Italia dal 2015 grazie alla quale è possibile sciogliere i matrimonio in soli 6 mesi. Il divorzio breve oltre ad essere più veloce è anche meno costoso: infatti la stessa legge prevede la possibilità di sciogliere il vincolo senza rivolgersi al Tribunale, quando tra le parti c’è la volontà consensuale. Gli ex coniugi possono ricorrere alla negoziazione assistita o rivolgersi direttamente al Sindaco del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato, con un notevole risparmio delle spese legali.

Separazione consensuale

Esistono due tipi di separazione legale, quella consensuale in cui i coniugi sono d'accordo su come regolare i loro rapporti e chiedono che il Tribunale prenda atto della loro volontà.

  • presentare la domanda (ricorso) congiunta  al Tribunale, attivando la procedura già regolata dal codice civile, oppure
  • intraprendere la procedura di negoziazione assistita da almeno due avvocati, uno per ogni coniuge, secondo le nuove disposizioni della legge
  • inoltre, solo per il caso in cui non vi siano figli minorifigli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, i coniugi possono optare per la procedura avanti al’Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza.

Separazione giudiziale

Quando l'accordo non c'è è il Tribunale che decide, dopo gli opportuni accertamenti, le condizioni della separazione. 
Con l'introduzione della legge n. 54, 8 febbraio 2006, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di esso. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori; oppure stabilisce a quali di essi i figli siano affidati e determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. 

Potestà ad entrambi i genitori. La potestà sui figli è esercitata in comune da tutti e due i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli (istruzione, educazione, salute) sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione sarà presa dal giudice. Il giudice può anche stabilire, su questioni di ordinaria amministrazione che i genitori esercitino separatamente la potestà. 

Spese per i figli in comune. Ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, se necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità delle spese che deve tener conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto prima della separazione dal figlio, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e del costo economico dei compiti domestici e di cura che sono stati presi in carico da ciascun genitore. L'assegno di mantenimento, come già accade, viene automaticamente adeguato agli indici Istat.

Affidamento ad un solo genitore. Il giudice può stabilire l'affidamento dei figli ad un solo genitore quando l'affidamento ad entrambi  venga valutato come contrario all'interesse del minore. Questa richiesta può essere avanzata da uno dei due genitori in qualsiasi momento. I genitori hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà (ora responsabilità) su di essi, e delle eventuali disposizioni riguardanti la misura e le modalità del contributo finanziario.

La casa comune nell'interesse dei figli. Il godimento della casa acquistata dalla famiglia è attribuito ad uno dei due coniugi tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Nell'assegnazione il giudice tiene conto della regolazione dei rapporti economici tra i genitori. Il diritto del godimento della casa viene meno qualora l'assegnatario non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente, oppure conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Qualora uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio,  se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, l'altro può chiedere la ridefinizione degli accordi o delle intese sancite, compresi quelli economici. Il trasferimento di residenza dei minori deve essere comunicato all’altro genitore che deve prestare il proprio consenso. In mancanza di tale consenso il genitore che intende trasferirsi deve chiedere l’autorizzazione al giudice. Se la casa è in affitto, il contratto viene trasferito a nome del coniuge che vi rimane ad abitare.

Contributo di mantenimento anche in favore dei figli maggiorenni. Il giudice può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, nelle ipotesi in cui la mancata indipendenza economica non dipenda dalla inerzia degli stessi, il pagamento di un assegno periodico.

Nei casi di conflittualità tra i coniugi. Sarà il giudice a intervenire per la soluzione delle controversie con provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni. In caso di gravi atti che arrechino pregiudizio al minore il giudice può intervenire sulle intese, ammonire il genitore inadempiente, disporre il risarcimento dei danni nei confronti del minore, disporre il risarcimento da un genitore all'altro, condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione che va da un minimo di 75 euro ad un massimo di cinquemila.
Quando uno dei due coniugi non ha mezzi sufficienti per continuare a mantenere un tenore di vita analogo a quello che conduceva durante la convivenza matrimoniale il Tribunale può stabilire a suo favore il pagamento di un assegno di mantenimento, ove ne ricorrano le condizioni.
Se la casa è in affitto, il contratto viene trasferito a nome del coniuge che vi rimane ad abitare. Se non ci sono figli la casa resta al coniuge che ne è proprietario o titolare del contratto di locazione; se la casa è dei due coniugi, essi stessi o il Giudice decidono a chi assegnarla, salvo dividerla se è possibile, oppure venderla su accordo delle parti.
Se i coniugi ritornano a vivere insieme per un periodo significativo, oppure fanno una dichiarazione di riconciliazione che viene allegata agli atti della separazione, quest'ultima decade automaticamente.
Per quanto riguarda il regime di comunione dei beni cessato al momento della separazione, se i coniugi vogliono ripristinarlo devono fare un'apposita dichiarazione mediante atto notarile.

Divorzio

Il divorzio in Italia è ammissibile solo quando la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più mantenuta e ricostruita, in presenza di una delle cause tassativamente indicate dalla legge. Ciò vuol dire che il divorzio consensuale, basato cioè sulla richiesta concorde dei coniugi, non è ammesso nel nostro ordinamento in assenza di una pregressa separazione legale protrattasi per il tempo stabilito dalla legge, che costituisce il caso prevalente di divorzio.
Con le disposizioni della legge 6 maggio 2015, n. 55, i tempi per poter presentare domanda di divorzio sono stati ridotti da tre anni a sei mesi nel caso di separazione consensuale, o 1 anno nell’ipotesi della separazione giudiziale. Il termine inizia a decorrere dalla prima udienza di comparazione dei coniugi davanti al Tribunale.
Si deve trattare infatti di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologata, non avendo alcuna rilevanza a questo fine la separazione di fatto (quando i coniugi cioè concordano di vivere separatamente senza richiedere l'omologazione del Tribunale).

Anche il divorzio, cosi come la separazione può essere giudiziale o consensuale e può essere introdotto con ricorso al tribunale o svolgersi secondo le nuove modalità della negoziazione assistita da avvocati, oppure, davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune (quest’ultima modalità è praticabile solo se non vi sono figli minori, maggiorenni ma non economicamente indipendenti o portatori di handicap).

Annullamento (Nullità)
La nullità, viene dichiarata per fatti o cause preesistenti la celebrazione e che hanno impedito il costituirsi di un matrimonio valido. 

  • la mancanza di consenso da parte di uno dei coniugi o di entrambi al matrimonio, compresa la riserva mentale e la simulazione;
  • il fatto che uno dei coniugi escluda una delle finalità essenziali del matrimonio religioso, che sono la procreazione dei figli, la fedeltà, l'indissolubilità del vincolo matrimoniale;
  • l'errore sulla persona del coniuge;
  • la violenza fisica o il timore;
  • l'impotenza al rapporto sessuale dell'uomo o della donna;
  • Il fatto che il matrimonio non sia stato consumato, cioè che i due coniugi non abbiano avuto un rapporto sessuale completo. In questo caso non si tratta di vera nullità matrimoniale, ma di una speciale "dispensa" del Pontefice.

Quando il matrimonio viene annullato dal Tribunale ecclesiastico, la sentenza ha lo stesso effetto di quella pronunciata dall'autorità giudiziaria civile solo se la sentenza del Tribunale Ecclesiastico viene resa esecutiva nello Stato Italiano attraverso l'apposito procedimento di delibazione davanti alla Corte d'Appello.

La mediazione familiare
I genitori separati o in fase di separazione possono rivolgersi al servizio di mediazione familiare per poter ottenere un aiuto nella gestione delle difficoltà che la crisi separativa può comportare rispetto alla relazione con i figli. Lo scopo della mediazione è di aiutare i genitori a continuare ad essere padre e madre, protagonisti insieme della crescita e dello sviluppo dei propri figli, nonostante la crisi della coppia. 

Il Patrocinio a spese dello Stato

I cittadini poco abbienti che non hanno la possibilità economica per poter incaricare un avvocato per la propria difesa possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello stato. L'istituto Patrocinio a spese dello Stato, vale nell'ambito di un processo civile e anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (es. separazioni consensuali, divorzi disgiunti ecc...).

Separazione e divorzio nel Comune di Vicenza

I coniugi che non hanno figli minori o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave (di cui all’art. 3, comma 3, della Legge 5/02/1992 n. 104) o economicamente non autosufficienti, nati dalla coppia, possono comparire di fronte all’ufficiale di stato civile del Comune di Vicenza per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio (come previsto dall'art. 12 della legge 162/2014 entrata in vigore l'11 dicembre 2014).

L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

Come fare

La richiesta di separazione o divorzio può essere presentata al:

  • Comune di residenza di uno dei due coniugi;
  • Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
  • Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o all’estero.

Questa procedura semplificata è a disposizione dei coniugi alle seguenti condizioni:

  • consenso di entrambi i coniugi: se uno di essi non vuole recarsi in Comune, si deve ricorrere al tribunale e procedere in conformità a quanto fino ad oggi previsto dalla Legge in materia. Lo stesso vale qualora le parti preventivamente non si accordino in ordine ad uno dei punti della separazione/divorzio;
  • assenza di figli in comune che siano minori o maggiorenni incapaci o con disabilità grave o economicamente non autosufficienti;
  • assenza di patti di trasferimento patrimoniale (è però possibile prevedere la corresponsione di un assegno periodico di mantenimento o assegno divorzile).

Nota
Presupposto del divorzio resta la precedente separazione dei coniugi che deve essersi protratta ininterrottamente:

  • da almeno dodici mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, nel caso di separazione giudiziale (pronunciata con sentenza del tribunale, passata in giudicato);
  • da almeno sei mesi, nel caso di separazione consensuale (tramite accordo omologato dal giudice).

Quando il procedimento di separazione si svolge mediante negoziazione assistita da avvocati o con procedimento davanti all'ufficiale di stato civile, il termine che deve trascorrere per poter proporre la domanda di divorzio decorre, rispettivamente, dalla data certificata nell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocato o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso davanti all'ufficiale di stato civile.

Fase istruttoria

Ciascuno dei coniugi compila una dichiarazione per avvio procedimento di accordo consensuale per separazioni e divorzi con la quale comunica i propri dati anagrafici e la volontà di dare avvio al procedimento di separazione o divorzio; l’ufficiale di stato civile  procede alla verifica dei dati  dichiarati con il modulo e provvede ad acquisire d’ufficio i documenti utili al procedimento detenuti da altra pubblica amministrazione italiana (in caso di divorzio è opportuno depositare sentenza di omologa o sentenza passata in giudicato). In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo deve presentare i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio fissa, in accordo con gli interessati,  la data della redazione dell’accordo.
Il modulo può essere trasmesso all'ufficio stato civile:

Al modulo deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità di entrambi i coniugi.

Redazione dell'accordo

Nel giorno prestabilito, i coniugi devono presentarsi insieme e muniti di documento di identità valido, all'ufficio divorzi per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo.
In caso di assistenza legale, l'avvocato incaricato deve essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
Se i coniugi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.

Conferma dell'accordo

Il giorno dell’accordo viene fissata la data per la conferma dell’accordo, che deve essere non prima di 30 giorni dall’accordo: in tale data i coniugi dovranno presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
La conferma non è prevista nei casi di sola modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Costi

Prima della redazione dell'accordo i coniugi devo provvedere al versamento nelle casse comunali del diritto fisso pari a 16 euro tramite bonifico bancario intestato alla Tesoreria del Comune di Vicenza  - Banca Intesa Sanpaolo SPA - IBAN IT46 N030 6911 8941 0000 0046 002.

Comune di Vicenza

Ufficio Separazioni e divorzi

Palazzo degli Uffici

Indirizzo: piazza Biade 26

Telefono: 0444221439 e 0444221440

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