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Imu a Vicenza: le informazioni sul saldo

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/80677 del 30/10/2012 è stata prevista un'ulteriore agevolazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze dei nuclei familiari numerosi e dei nuclei familiari con disabili gravi

Informazioni generali

Con il  D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, è stata introdotta l’Imposta Municipale Propria (IMU) in via sperimentale dal 2012 fino al 2014.

 

La prima novità riguarda la reintroduzione del prelievo sull’abitazione principale e relative pertinenze che viene mitigato dalla detrazione di € 200,00 spettante ai proprietari di tali immobili. Inoltre è prevista la maggiorazione di detrazione, che si aggiunge a quella base di € 200,00, pari a € 50,00 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni. La misura massima della maggiorazione è di € 400,00 che, sommata alla detrazione di base, raggiunge quindi la cifra di € 600,00.  Va chiarito che questa nuova detrazione non è legata alla condizione di figlio a carico. I 50,00 euro aggiuntivi, quindi, competono anche se il figlio lavora ed ha redditi propri.

La seconda novità riguarda la rivalutazione del valore immobiliare diversificata per tipologia di edificio. Infatti, alla conferma della quota già prevista dalla legge, pari al 5% della rendita catastale, si aggiunge l’innalzamento dei moltiplicatori da applicare per calcolare quanto dovrà versare ogni contribuente.

Per l’abitazione principale e relative pertinenze il moltiplicatore è pari a 160.

A titolo esemplificativo per un’ abitazione principale con rendita di € 596,51 e per un garage con rendita di € 77,68 , il calcolo dell’IMU da pagare è il seguente:

(596,51 + 77,68 ) x 1,05 x 160 = € 113.263,84 (valore imponibile).

IMU con aliquota 0,40% = 453,05 – 200,00 (detrazione) = 253,00 euro (importo da versare).

Altra importante novità è la nozione di abitazione principale che è più ristretta rispetto a quella che valeva ai fini dell’esenzione ICI. E’ indispensabile, infatti, che il contribuente e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente nell’immobile e abbiano nel contempo la residenza anagrafica. Deve, inoltre, trattarsi di un’unica unità immobiliare iscritta in Catasto o iscrivibile come tale.

In linea di principio, dunque, in presenza di due unità autonomamente accatastate, l’abitazione principale può essere solo una delle due.

Le pertinenze tassate come l’abitazione principale possono essere al massimo una per ogni categoria catastale C/2 (magazzini), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie), senza alcun potere comunale in merito.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/80677 del 30/10/2012 è stata prevista un’ulteriore agevolazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze dei nuclei familiari numerosi e dei nuclei familiari con disabili gravi. In entrambi i casi l’aliquota agevolata potrà essere applicata previa presentazione di autocertificazione da rendere entro il 31/12/2012.

Per quanto riguarda invece i coniugi separati o divorziati, l’IMU sarà versata dal coniuge separato che vive nella casa anche se non proprietario. Quindi l’IMU sarà versata da chi ha il “diritto di abitazione” sulla casa, a prescindere da chi ne è proprietario.

Vengono assimilate all’abitazione principale l’unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero nonché quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che tali unità immobiliari non risultino locate.

Per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti entro il 2° grado di parentela in linea retta e collaterale non è più prevista, come per il passato, l’assimilazione ad abitazione principale. E’ stata invece deliberata l’aliquota ridotta dello 0,76% applicabile previa presentazione di autocertificazione da rendere entro il 31/12/2012, fermo restando la validità delle autocertificazioni già rese ai fini I.C.I. nel caso in cui non siano mutati i soggetti beneficiari e le unità immobiliari oggetto dell’uso gratuito.

 

Modalità di pagamento

L’IMU deve essere pagata attraverso il Modello F24 presso qualsiasi sportello postale, bancario oppure presso gli sportelli degli agenti della riscossione.

I titolari di partita IVA dovranno effettuare il pagamento solamente in via telematica.

Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate  n. 35/E del 12 aprile 2012 sono stati istituiti i codici per pagare l’IMU. Riportiamo qui di seguito l’elenco dei nuovi codici:

  • 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune) ed assimilazioni alla stessa;
  • 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune);
  • 3914 terreni (destinatario il Comune);
  • 3915 terreni (destinatario lo Stato),
  • 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune);
  • 3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato);
  • 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune);
  • 3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato).

I contribuenti possono comunque utilizzare i preesistenti Modelli F24 fino al 31 maggio 2013 riportando i dati dei versamenti IMU nella sezione “ICI ed altri tributi locali” del vecchio Modello ma indicando i nuovi codici tributo.

Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato,  qualora il versamento dell’IMU venga effettuato all’estero si dovranno osservare  le seguenti modalità:
a) vaglia internazionale ordinario;
b) vaglia internazionale di versamento in conto corrente;
c)  bonifico bancario.

Si precisa inoltre che tali soggetti non possono più effettuare il versamento dell’IMU in un’unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre ma dovranno invece adottare le modalità previste per i residenti pagando la prima rata entro il 18 giugno 2012 e la seconda rata entro il 17 dicembre 2012.

Aliquote e detrazioni

 

Immobili rurali

L’altra grande novità dell’IMU riguarda la tassazione dei fabbricati rurali, da sempre esenti dai tributi comunali. Le unità abitative rurali, se abitazioni principali, saranno tassate come abitazioni principali con l’aliquota dello 0,40% e con le detrazioni di legge.

Per i fabbricati strumentali, invece, il Comune di Vicenza ha  previsto una aliquota ridotta dello 0,15%.

Per i fabbricati strumentali rurali già iscritti nel Catasto Urbano l’IMU viene versata nella misura del 30% entro il 18 giugno e del 70% entro il 17 dicembre 2012.

Per i fabbricati strumentali e abitativi tuttora iscritti nel catasto terreni, che devono transitare nel catasto urbano entro il prossimo 30 novembre, l’IMU verrà  versata in unica rata a dicembre 2012.

Terreni  condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP)

Per i terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all’art. 1 del D. Lgs. N. 99/2004, vengono reintrodotti gli abbattimenti a scaglioni prescritti dall’art. 9 del D. Lgs. 504/1992, con applicazione dell’IMU sulla parte eccedente i 6 mila euro (franchigia) e con abbattimenti del 70% dell’imposta gravante sulla parte eccedente la franchigia e fino a 15.500 euro, del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente i 15.500 euro fino a 25.500 euro e del 25% di quella gravante sulla parte eccedente i 25.500 euro e fino a 32.000 euro.

Fabbricati inagibili o inabitabili e immobili storici

La base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico  è ridotta del 50%. Viene però abrogato il comma 2 dell’art. 11 della legge 413/1991 in tema di tassazione agevolata per gli immobili storici

(base imponibile determinata utilizzando la minore delle tariffe d’estimo riferibili alla zona censuaria nella quale risulta collocato l’immobile storico).

Per i fabbricati di interesse storico o artistico aperti regolarmente al pubblico, il Consiglio Comunale ha deliberato l’aliquota ridotta dello 0,76% previa presentazione di autocertificazione da rendere entro il 31/12/2012.

 

Dichiarazione IMU

Solo per l’anno 2012 per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto anteriormente al 2 settembre 2012 la dichiarazione va resa entro il 30 novembre 2012 altrimenti è previsto il termine di legge di 90 giorni dal possesso o dalla variazione dell’immobile oggetto di dichiarazione. Restano comunque valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI solo “in quanto compatibili”.

La dichiarazione IMU deve essere redatta su apposito modello ministeriale approvato con D.M. 30 ottobre 2012:

link al modello ministeriale: https://www.finanze.it/export/download/Imu/IMU_2012_mod.pdf

link alle istruzioni per la compilazione: https://www.finanze.it/export/download/Imu/IMU_2012_istr.pdf

In via generale, non sussiste l’obbligo dichiarativo per gli immobili adibiti ad abitazione principale nonché per quegli immobili per i quali il Comune ha subordinato l’applicazione di aliquote ridotte alla presentazione di apposite autocertificazioni (ad esempio: immobili concessi in uso gratuito ed immobili locati ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. n. 431/98).

I casi  da dichiarare sono i seguenti:

  • Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. La dichiarazione va resa solo nel caso in cui si perda il diritto alla riduzione d’imposta;
  • Fabbricati di interesse storico o artistico;
  • Terreni agricoli nonché quelli non coltivati posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
  • Immobili oggetto di locazione finanziaria;
  • Immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  • Aree fabbricabili limitatamente al valore venale in comune commercio e sue variazioni. La dichiarazione non deve essere presentata se il contribuente all’atto del versamento intende adeguarsi per il calcolo dell’imposta al valore venale dell’area predeterminato dal comune;
  • Terreni agricoli divenuti area fabbricabile nonché aree divenute fabbricabili ai sensi del comma 6, art. 5, del D.Lgs. n. 504/1992 (demolizione di fabbricato o interventi di recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e) della legge 5/08/1978 n. 457 ora disciplinati dall’art. 3, lettere c), d), e) ed f) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380;
  • Immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa in via provvisoria ed al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa;
  • Immobili concessi in locazione dall’ATER;
  • Immobili esenti ai sensi delle lettere c) ed i) del comma 1, dell’art. 7, del D.Lgs. n. 504/1992 anche quelli già posseduti ed utilizzati prima del 1°/01/2012;
  • Immobili dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge n. 104/1992;
  • Immobili che nel corso dell’anno hanno perso o acquistato il diritto all’esenzione dall’IMU;
  • Immobili classificati nel gruppo catastale D non iscritti in catasto ovvero iscritti senza attribuzione di rendita interamente posseduti da imprese e distintamente iscritti in bilancio;
  • Immobili per i quali è intervenuta una riunione di usufrutto non dichiarata in catasto;
  • Immobili per i quali è intervenuta l’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto o dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del IMU;
  • Le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile accatastate in via autonoma, come bene comune censibile. Nel caso in cui venga costituito il condominio la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
  • Immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto  reale di godimento da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
  • ·Immobili per i quali si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale per effetto di legge (esempio: usufrutto legale dei genitori).

La dichiarazione IMU deve essere presentata in duplice copia presso l’ufficio oppure può essere spedita in busta chiusa con raccomandata postale senza ricevuta di ritorno riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU 2012”. In tal caso la dichiarazione si intende presentata il giorno in cui è consegnata all’ufficio postale. Inoltre, la dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata all’indirizzo pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it

 

Dove

Settore Servizio delle Entrate - Ufficio IMU -  Piazzetta S. Biagio, 1 - tel. 0444/ 222370  -   
e-mail:    imu@comune.vicenza.it oppure    entrate@comune.vicenza.it

 

Quando

da lunedì a venerdì dalle ore dalle ore 10.30 alle ore 12.00

 

Se vuoi usare il calcolatore per farti il calcolo e stampare il modello F24 clicca al seguente link: https://www.calcolatoreimu.com/vicenza/index.php

Se vuoi usare il calcolatore per il calcolo del ravvedimento operoso clicca al seguente link: https://www.calcolatoreimu.com/vicenza/index.php

Se vuoi avere informazioni su aliquote e detrazioni d'imposta clicca al seguente link:  https://www.comune.vicenza.it/uffici/dipecofin/tributi/imu/aliquoteedetrazioni.php

Se vuoi avere informazioni sulle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale clicca al seguente link: https://www.comune.vicenza.it/uffici/dipecofin/tributi/imu/assimilazioni.php

Se vuoi capire come si calcola l'imposta clicca al seguente link: https://www.comune.vicenza.it/uffici/dipecofin/tributi/imu/calcolo.php

Se vuoi avere informazioni sull'esenzioni di imposta clicca al seguente link: https://www.comune.vicenza.it/uffici/dipecofin/tributi/imu/esenzioni.php

Se vuoi avere informazioni sulle modalità di pagamento, quando versare l'imposta e sui contribuenti residenti all'estero clicca al seguente link: https://www.comune.vicenza.it/uffici/dipecofin/tributi/imu/modalitapagamento.php

Se vuoi avere informazione su chi sono i soggetti passivi d'imposta clicca al seguente link: https://www.comune.vicenza.it/uffici/dipecofin/tributi/imu/soggettipassivi.php

Se vuoi scaricare la modulistica clicca al seguente link: https://www.comune.vicenza.it/uffici/dipecofin/tributi/modulisticaimu.php

Se vuoi vedere i valori delle aree edificabili clicca al seguente link:https://www.comune.vicenza.it/uffici/dipecofin/tributi/imu/areeedificabili.php

 

Se vuoi vedere il Regolamento clicca al seguente link: https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/71974

 

 

Collegamento alle pagine del Settore Servizio delle entrate:
https://www.comune.vicenza.it/uffici/dipecofin/tributi/

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