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Agenzia entrate: on line i moduli per la "rottamazione" delle cartelle

I dettagli su come presentare la domanda per la definizione agevolata 2018

Pronti i moduli per aderire alla definizione agevolata 2018, la cosiddetta rottamazione-ter delle cartelle, prevista dal Decreto Legge n. 119/2018. Con qualche giorno di anticipo rispetto alla scadenza del 13 novembre prevista dal Decreto, sono già disponibili, sul portale e presso gli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, i due modelli da utilizzare per la presentazione delle domande di adesione alla definizione agevolata 2018:

· modello DA-2018, utilizzabile per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017;

· modello DA-2018-D destinato ai contribuenti che intendono definire in maniera agevolata i debiti affidati alla riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea.

Inoltre, nella sezione del portale dedicata alla definizione agevolata, sono consultabili le due guide alla compilazione dei modelli (DA-2018 e DA-2018-D) e le Faq contenenti le risposte alle domande più frequenti già pervenute all’Agenzia, predisposte per facilitare i contribuenti nella fase di presentazione della domanda. Per coloro che aderiranno alla “rottamazione-ter” è previsto il pagamento del solo importo residuo delle somme dovute, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, mentre le multe stradali potranno essere estinte in forma agevolata senza corrispondere gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. L’importo dovuto per la definizione agevolata potrà essere pagato in un’unica rata oppure dilazionarlo fino a un massimo di 5 anni in 10 rate consecutive con prima scadenza 31 luglio 2019.

Per aderire alla Definizione agevolata 2018 è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, l’apposita domanda di adesione (DA-2018 o DA-2018-D) compilata in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità. La domanda potrà essere consegnata presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia)ovvero trasmessa alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione competente. L’elenco delle caselle PEC è riportato a pagina 4 dei modelli e disponibile sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Nella domanda di adesione, in continuità con i precedenti provvedimenti legislativi in materia, il contribuente dovrà impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi indicati nella medesima dichiarazione. La presentazione della dichiarazione di adesione determinerà la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, la sospensione degli obblighi di pagamento di dilazioni già concesse e il divieto di avviare nuove procedure cautelari (fatti salvi i fermi e le ipoteche già iscritte) ed esecutive. Nuove opportunità anche per i contribuenti che hanno aderito alla cosiddetta rottamazione-bis (DL 148/2017). Coloro che sono in regola con i pagamenti delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018, ovvero che provvederanno al saldo delle predette rate entro il 7 dicembre 2018, avranno accesso automatico ai benefici previsti dalla “rottamazione-ter”. Infatti l’importo residuo sarà suddiviso in dieci rate (5 anni) di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre di ogni anno a partire dal 31 luglio 2019. Vediamo nel dettaglio le modalità di adesione alla definizione agevolata 2018.

“ROTTAMAZIONE-TER” PER LE CARTELLE 2000-2017.

La definizione agevolata si applica ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. La domanda di adesione deve essere presentata utilizzando il modello DA-2018 che deve essere compilato e consegnato entro il 30 aprile 2019 agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione oppure trasmesso tramite posta elettronica certificata (pec). La domanda può essere presentata da tutti i contribuenti interessati anche se le cartelle sono state inserite nella richiesta di adesione della prima “rottamazione” (DL 193/2016) e non sono stati rispettati i piani dei pagamenti dovuti. Sono inoltre ammessi alla nuova procedura di definizione agevolata, anche i soggetti che, dopo aver aderito alla rottamazione di cui all’art. 1 del DL n. 148/2017, non hanno provveduto al pagamento, entro il 31 luglio 2018, di tutte le rate dei vecchi piani di dilazione, in essere alla data del 24 ottobre 2016, scadute al 31 dicembre 2016.

Entro il 30 giugno 2019 l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà la “Comunicazione delle somme dovute” con l’indicazione dell’importo residuo da versare insieme ai bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato nel modello DA-2018. Nel modulo il contribuente potrà scegliere di pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in 10 rate (5 anni) di pari importo in scadenza a luglio e a novembre di ciascun anno, a partire dal 2019. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2019 interessi al tasso del 2 per cento annuo. Le somme dovute a titolo di definizione agevolata potranno essere versate, oltre che con le modalità già in uso, anche mediante compensazione con i crediti non prescritti, certi liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione, recandosi presso la rete degli oltre 200 sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione diffusi sul territorio nazionale (esclusa la Regione Sicilia).

AMMISSIONE AUTOMATICA CON SALDO RATE “ROTTAMAZIONE BIS”.

Accedono automaticamente alla terza rottamazione delle cartelle i contribuenti che hanno aderito alla “rottamazione-bis” per i quali risulteranno pagate, entro il prossimo 7 dicembre, le rate del piano di definizione in loro possesso scadute a luglio, settembre e ottobre. Per pagare devono essere utilizzati i bollettini ricevuti con la “Comunicazione delle somme dovute”. Il saldo delle 3 rate costituisce il requisito indispensabile per accedere alla “rottamazione-ter” e beneficiare dell’automatico differimento dei pagamenti delle ulteriori somme residue del piano di definizione che verranno ripartite automaticamente in 10 rate di pari importo con scadenze fissate, a luglio e novembre di ogni anno, a partire dal 2019 ed interessi calcolati nella misura del 0,3 per cento a decorrere dal 1° agosto 2019.

A tal fine, senza alcun adempimento a carico di contribuenti interessati, e pertanto senza necessità di presentare la dichiarazione di adesione alla rottamazione-ter, entro il 30 giugno 2019 l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà una comunicazione con il ricalcolo delle somme residue e i bollettini con le nuove scadenze dei pagamenti. Nel caso in cui, entro il 7 dicembre 2018, non venissero regolarizzate le rate del piano di definizione agevolata della rottamazione-bis, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre, per gli stessi debiti, non si potrà in alcun modo accedere ai benefici della rottamazione-ter.

LA DEFINIZIONE DEI CARICHI A TITOLO DI RISORSE UE.

Possono essere definiti in forma agevolata i carichi affidati alla riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione. La domanda di adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2019 compilando il modello DA-2018-D, disponibile sul portale di Agenzia e presso gli uffici sul territorio. La domanda può essere consegnata agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione oppure inviata tramite posta elettronica certificata (pec), insieme alla copia del documento di identità, all’indirizzo pec della Direzione regionale di riferimento il cui elenco è pubblicato a pagina 4 del modello DA-2018-D e pubblicato sul portale web. Entro il 31 luglio 2019 l’Agenzia di Riscossione invierà la “Comunicazione delle somme dovute” e i bollettini di pagamento con le singole scadenze. Il saldo della prima o unica rata è previsto entro il 30 settembre 2019, mentre la seconda è fissata al 30 novembre 2019. I restanti versamenti (massimo altre 8 rate) dovranno essere effettuati entro il 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno successivo.

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