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Economia

Popolare di Vicenza: proposta terminata, azionsta vince la causa

Una consumatrice si è battuta per un ristoro minimo non inferiore al 50% più interessi e ha vinto. Martedì alle 13 si è chiusa la proposta di transazione

La prima tegola su Banca Popolare di Vicenza è arrivata dal Tribunale di Verona, che ha dato ragione a una consumatrice, tutelata dall'associazione consumatori Adusbef del senatore Elio Lannutti. La mattina di martedì è stato l'ultimo giorno per aderire alla transazione con il rimborso di 9 euro in cambio della rinuncia a fare causa

La donna aveva acquistato 660 azioni Bpvi dietro insistenza della banca, che le aveva presentato quelle operazioni come investimenti della specie più sicura, e dopo che era stata rassicurata sulla possibilità di liquidare i titoli in un successivo momento. Ma quando  la donna ha chiesto di poter vendere le proprie azioni, sI è sentita rispondere che la banca non poteva più riacquistarle, asserendo che per il "Fondo acqusto azioni proprie" nel corso del 2014 era diventata obbligatoria l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.

Pertanto, la consumatrice ha chiesto e ottenuto dal giudice unico Massimo Vaccari un risarcimento, a carico della banca, di 39.638,05 euro oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria sulla somma di 30.051,25 e su quella di euro 9.586,80 dalle date rispettivamente del 23 ottobre 2009 e del 7 ottobre 2010. Il giudice condanna inoltre Bpvi all'obbligo di pubblicazione di questa sentenza, oltre al pagamento degli interessi sulle somme predette.

Adusbef sottolinea: "Solo con il pagamento immediato del 15%, oltre al 35% più interessi nel quinquennio, prorogabili con il pagamento di interessi moratori nella misura del 5% i consumatori e le consumatrici potranno valutare un'offerta".

ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Verona, la Banca Popolare di Vicenza dichiarando di aver acquistato 660 azioni BPVI, al prezzo di € 60,50 ciascuna, dietro insistente suggerimento della banca che le aveva rappresentato quelle operazioni come investimenti della specie più sicura e dopo che era stata rassicurata sulla possibilità di liquidare i titoli in un successivo momento. Successivamente aveva chiesto alla Banca di poter vendere dette azioni ma quella le aveva comunicato di essere impossibilità a riacquistarle, asserendo che per l'utilizzo del 'fondo acquisto azioni proprie' nel corso del 2014 era diventata obbligatoria l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza. I successivi reclami che ella aveva inviato all'istituto di credito erano rimasti senza esito.

L'attrice ha chiesto al Tribunale, nella persona del Giudice Unico Massimo VACCARI, la dichiarazione di nullità del contratto quadro, nonché l'inadempimento della convenuta ad una serie di obblighi comportamentali, su di essa gravanti quale intermediario, ed in particolare: 1) la violazione dell'obbligo di agire con perizia e diligenza poiché il prezzo di acquisto dei titoli era stato non congruo e artatamente sopravvalutato; 2) l'inosservanza degli specifici obblighi informativi derivanti dalla illiquidità dei titoli in questione, come esplicitati anche dal comunicato della Consob n.9019104 del 2 marzo 2009, e di quello sulla situazione di conflitto di interessi in cui si era trovata la convenuta nel vendere azioni proprie e di quello sul rischio del c.d. bail in, che sarebbe entrato in vigore il 1 gennaio 2016; 3) la mancata valutazione della adeguatezza e appropriatezza delle due operazioni, avuto riguardo agli obiettivi di investimento che essa attrice aveva avuto, in contrasto con il regolamento Consob 16190/2007; 4) la violazione dell'art. 49 del regolamento Consob 16190/2007 in punto di prontezza e rispetto dell'ordine temporale nella esecuzione degli ordini di vendita. La causa è iniziata con la prima udienza il 7 aprile del 2016 e l'ultima udienza

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ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Verona, la Banca Popolare di Vicenza dichiarando di aver acquistato 660 azioni BPVI, al prezzo di € 60,50 ciascuna, dietro insistente suggerimento della banca che le aveva rappresentato quelle operazioni come investimenti della specie più sicura e dopo che era stata rassicurata sulla possibilità di liquidare i titoli in un successivo momento. Successivamente aveva chiesto alla Banca di poter vendere dette azioni ma quella le aveva comunicato di essere impossibilità a riacquistarle, asserendo che per l'utilizzo del 'fondo acquisto azioni proprie' nel corso del 2014 era diventata obbligatoria l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza. I successivi reclami che ella aveva inviato all'istituto di credito erano rimasti senza esito.

L'attrice ha chiesto al Tribunale, nella persona del Giudice Unico Massimo VACCARI, la dichiarazione di nullità del contratto quadro, nonché l'inadempimento della convenuta ad una serie di obblighi comportamentali, su di essa gravanti quale intermediario, ed in particolare: 1) la violazione dell'obbligo di agire con perizia e diligenza poiché il prezzo di acquisto dei titoli era stato non congruo e artatamente sopravvalutato; 2) l'inosservanza degli specifici obblighi informativi derivanti dalla illiquidità dei titoli in questione, come esplicitati anche dal comunicato della Consob n.9019104 del 2 marzo 2009, e di quello sulla situazione di conflitto di interessi in cui si era trovata la convenuta nel vendere azioni proprie e di quello sul rischio del c.d. bail in, che sarebbe entrato in vigore il 1 gennaio 2016; 3) la mancata valutazione della adeguatezza e appropriatezza delle due operazioni, avuto riguardo agli obiettivi di investimento che essa attrice aveva avuto, in contrasto con il regolamento Consob 16190/2007; 4) la violazione dell'art. 49 del regolamento Consob 16190/2007 in punto di prontezza e rispetto dell'ordine temporale nella esecuzione degli ordini di vendita. La causa è iniziata con la prima udienza il 7 aprile del 2016 e l'ultima udienza

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L'attrice ha chiesto al Tribunale, nella persona del Giudice Unico Massimo VACCARI, la dichiarazione di nullità del contratto quadro, nonché l'inadempimento della convenuta ad una serie di obblighi comportamentali, su di essa gravanti quale intermediario, ed in particolare: 1) la violazione dell'obbligo di agire con perizia e diligenza poiché il prezzo di acquisto dei titoli era stato non congruo e artatamente sopravvalutato; 2) l'inosservanza degli specifici obblighi informativi derivanti dalla illiquidità dei titoli in questione, come esplicitati anche dal comunicato della Consob n.9019104 del 2 marzo 2009, e di quello sulla situazione di conflitto di interessi in cui si era trovata la convenuta nel vendere azioni proprie e di quello sul rischio del c.d. bail in, che sarebbe entrato in vigore il 1 gennaio 2016; 3) la mancata valutazione della adeguatezza e appropriatezza delle due operazioni, avuto riguardo agli obiettivi di investimento che essa attrice aveva avuto, in contrasto con il regolamento Consob 16190/2007; 4) la violazione dell'art. 49 del regolamento Consob 16190/2007 in punto di prontezza e rispetto dell'ordine temporale nella esecuzione degli ordini di vendita. La causa è iniziata con la prima udienza il 7 aprile del 2016 e l'ultima udienza

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L'attrice ha chiesto al Tribunale, nella persona del Giudice Unico Massimo VACCARI, la dichiarazione di nullità del contratto quadro, nonché l'inadempimento della convenuta ad una serie di obblighi comportamentali, su di essa gravanti quale intermediario, ed in particolare: 1) la violazione dell'obbligo di agire con perizia e diligenza poiché il prezzo di acquisto dei titoli era stato non congruo e artatamente sopravvalutato; 2) l'inosservanza degli specifici obblighi informativi derivanti dalla illiquidità dei titoli in questione, come esplicitati anche dal comunicato della Consob n.9019104 del 2 marzo 2009, e di quello sulla situazione di conflitto di interessi in cui si era trovata la convenuta nel vendere azioni proprie e di quello sul rischio del c.d. bail in, che sarebbe entrato in vigore il 1 gennaio 2016; 3) la mancata valutazione della adeguatezza e appropriatezza delle due operazioni, avuto riguardo agli obiettivi di investimento che essa attrice aveva avuto, in contrasto con il regolamento Consob 16190/2007; 4) la violazione dell'art. 49 del regolamento Consob 16190/2007 in punto di prontezza e rispetto dell'ordine temporale nella esecuzione degli ordini di vendita. La causa è iniziata con la prima udienza il 7 aprile del 2016 e l'ultima udienza

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