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Azioni svalutate della Banca Popolare di Vicenza, cosa fare

Con la svalutazione del 23% delle azioni, l'istituto di credito berico ha provocato l'irata reazione dei soci. Ecco come ha agito la giurisprudenza in casi simili

Soci della Banca Popolare di Vicenza con un diavolo per capello dopo la decisione del consiglio di amministrazione di svalutare le azioni del 23%. In un'assemblea infuacata, Gianni Zonin ha chiesto "pazienza" ma la giurisprudenza offre anche altre possibili soluzioni, elencate dal consulente Aduc Roberto Cappiello su www.imgpress.it.

"Gli azionisti non solo non possono liquidare le proprie posizioni perché i titoli sono assolutamente e dichiaratamente illiquidi (non sono quotati sul mercato), ma vedono anche ridurre il loro valore per effetto delle decisioni dell’assemblea - scrive il consulente -  Premesso che chi investe in azioni, di qualunque società, si accolla il rischio che in seguito a particolari circostanze di mercato possa andare incontro alla perdita anche totale dell’investimento fatto, nel caso delle azioni della Pop. di Vicenza e di Veneto Banca vi sono dei punti oscuri che potrebbero offrire una via di fuga ai soci, anche alla luce di un recente pronunciamento dell’Ombundsman bancario sul caso della Carife che è stata condannata a restituire l’intero importo investito a un azionista perché aveva violato la comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009".

"Esiste anche una sentenza della corte di appello di Torino, la n. 2444/13 che, in tema di azioni illiquide, converge sulla posizione espressa dall’Ombudsman - prosegue l'articolo di imgpress - I giudici hanno stabilito che la dichiarazione dell’investitore con cui si dà atto della presa visione del prospetto informativo e del documento integrativo dell’investimento, forniti in sede di collocamento, non è sufficiente alla banca a dimostrare di aver adeguatamente informato il cliente delle caratteristiche e i rischi del prodotto finanziario. In conclusione la banca deve comunque dimostrare di aver fornito le avvertenze che sono riportate nel prospetto informativo e non basta la dichiarazione sottoscritta dal cliente di averlo ricevuto e letto. La comunicazione Consob sui titoli illiquidi pone un forte accento sul dovere di informazione al cliente sia “trasparenza ex ante” che “ex post” e soprattutto con “evidenziazione espressa delle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi (livello dello spread denaro-lettera, anche per valori medi) e tempi di esecuzione della liquidazione”.". 

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