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Cronaca Montecchio Maggiore

Pedemontana Veneta, fermi tutti: accolto ricorso al Tar del Lazio

I giudici amministrativi hanno dichiarato illegittima la dichiarazione dello stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza, firmata da Berlusconi nel 2009

Clamorosa decisione del Tar del Lazio. Accettando il ricorso di un cittadino di Loria, un comune tra il trevigiano ed il vicentino, il tribunale amministrativo ha decretato illegittima la dichiarazione dello stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza, firmata dal premier Silvio Berlusconi il 31 luglio 2009, e la successiva ordinanza del 15 agosto con le disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza.

Vengono quindi  invalidate "non soltanto le proroghe successivamente disposte con riferimento alla delega di poteri nei confronti dell’organismo commissariale, ma anche le determinazioni assunte dal commissario delegato", tra queste il progetto definitivo firmato il 20 settembre scorso. Inoltre Il Tar del Lazio ha condannato la presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione Veneto e la Superstrada Pedemontana Veneta srl al pagamento delle spese di lite, 4.000 euro. Certo, ben poca cosa rispetto agli oltre due milioni e 300mila euro previsti per la realizzazione dell'opera in project financiang che dovrebbe collegare Montecchio Maggiore con Spresiano.

"Negli ultimi anni la decretazione d’urgenza ha indotto un’evidente espansione del concetto stesso di “straordinarietà” dell’intervento (in molti casi atteggiantesi quale “ordinaria” modalità di attuazione dell’azione pubblica) - scrivono i giudici - Va invece rimarcato come la necessità di riaffermazione dell’ordinario quadro normativo ordinamentale imponga di ricondurre l’impiego di tale strumento in un ambito di effettiva, quanto comprovabile, eccezionalità: sì da scongiurare la praticabilità di surrettizie scorciatoie esclusivamente preordinate a garantire l’inosservanza della legge, laddove quest’ultima venga “sterilizzata” dalla consentita derogabilità alle disposizioni di rango primario. Se, a tale riguardo, non può esimersi il Collegio dal formulare l’auspicio che la competente Pubblica Autorità promani un forte segnale di discontinuità quanto all’uso intensivo - quanto, frequentemente, inappropriato - della decretazione d’urgenza".

 

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