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Cronaca

Baciò una ragazzina, 44enne condannato in Cassazione per violenza sessuale

L'imputato, vicentino, nel suo ricorso, aveva sostenuto che al centro del procedimento vi era "soltanto un bacio sulle labbra, liberamente scambiato" con la minorenne, la quale, in una lettera, aveva anche dichiarato che "avrebbe voluto fare di più". Ma la Corte non l'ha accolto

Baciare, anche solo sulle labbra, una ragazza infraquattordicenne, benché consenziente, è sempre una violenza sessuale. Lo rileva la terza sezione penale della Cassazione, esaminando il ricorso presentato da un 44enne vicentino condannato dalla Corte d'appello di Venezia a un anno e due mesi di reclusione, con la concessione delle attenuanti.

L'imputato, nel suo ricorso, aveva sostenuto che al centro del procedimento vi era "soltanto un bacio sulle labbra, liberamente scambiato" con la minorenne, la quale, in una lettera, aveva anche dichiarato che "avrebbe voluto fare di più". L'uomo, dunque, sottolineava che "nel comune sentire un bacio non puo' costituire un illecito".

Di tutt'altro avviso la Suprema Corte, che ha accolto solo parzialmente il ricorso e rinviato ai giudici del merito la questione "limitatamente al trattamento sanzionatorio". Nella sentenza depositata mercoledì, i giudici ricordano che "il fatto che l'atto sessuale nel caso di specie sia consistito nell'avere soltanto dato un bacio (definito dalla parte offesa, nella lettera da lei scritta, appassionato e consensuale) non ha rilievo di per se'", dato che la giurisprudenza consolidata ha "affermato la compatibilità del bacio con il reato sessuale".

Correttamente, osservano i giudici di 'Palazzaccio', la Corte d'appello di Venezia ha evidenziato che "il consenso di una persona infraquattordicenne, pur alla stregua dell'evoluzione umana e sociale, rimane assoggettato sul piano normativo da un giudizio assoluto di immaturità, con ciò, implicitamente ma inequivocabilmente, escludendo che la sua presenza possa comunque integrare la carenza del dolo nell'individuo maggiorenne che con tale persona compie l'atto sessuale". Il reato in questione, conclude la sentenza, "non richiede un dolo specifico, ma semplicemente la coscienza e la volontà di porre in essere un comportamento sessuale, qualunque sia lo scopo che l'agente si prefigga". 

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