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Veneto zona gialla da lunedì 1° febbraio: cosa si può fare e non fare

Quali spostamenti sono consentiti per le prossime due settimane e come funziona con l'autocertificazione

Dal primo febbraio zona gialla in tredici regioni (ora nell'area ci sono Lombardia, Piemonte, Lazio, Veneto, Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche), arancione in cinque (Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Provincia Autonoma di Bolzano) e nessun territorio in zona rossa.

L’interpretazione dell’ultimo Dpcm entrato in vigore il 16 gennaio aveva tenuto in fibrillazione la Cabina di regia Benessere Italia e il Comitato tecnico scientifico per un’intera giornata, già molto agitata dalla crisi di governo. Ma anche confortata dal Report #37 dell'Istituto Superiore di Sanità in cui si spiegava che l'indice di contagio Rt nazionale è sceso a 0,84, cioè si è allontanato molto dalla soglia critica di 1.

Le Faq del governo pubblicate sul sito di Palazzo Chigi spiegano che in zona gialla è consentito spostarsi tra le ore 5.00 e le ore 22.00, all’interno della propria Regione o Provincia autonoma, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate (descritte in questa stessa FAQ, più avanti).

Dal 16 febbraio al 5 marzo gli spostamenti tornano invece ad essere consentiti da e per tutte le regioni ubicate in area gialla (salva l'eventuale sopravvenienza di nuove disposizioni limitative).

  • Gli spostamenti verso altre Regioni o Province autonome sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
  • È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dal 16 gennaio 2021 è venuta meno l'esclusione delle cd. seconde case ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro (si veda la FAQ specifica).
  • Fino al 5 marzo 2021, resta in vigore anche il cosiddetto “coprifuoco”: dalle ore 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione o Provincia autonoma, tra le ore 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. 

Se si va a casa di parenti o amici, nel rispetto dei limiti e degli orari previsti dalla normativa, il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute.

Nelle zone “gialle” e “arancioni” i negozi saranno regolarmente aperti. L’ultimo Dpcm ha confermato però la chiusura nelle giornate festive e prefestive dei centri commerciali ed “altre strutture ad essi assimilabili” ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie presenti al loro interno. Per il resto, come dicevamo, non ci saranno altre limitazioni. "Le attività commerciali al dettaglio - si legge nel testo della legge - si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni".  Va da sé che abitare in una regione arancione comporta il divieto di uscire dal proprio comune.

Nelle Faq pubblicate sul sito del governo viene però esplicitamente affermato che se abbiamo necessità di acquistare un bene durevole, in particolari circostanze ci si può anche spostare in un altro Comune. "Devo acquistare un bene durevole (ad esempio un'automobile, una cucina, una cameretta, una scrivania, etc.) di una certa marca che non è disponibile nel mio comune. Posso recarmi in un altro Comune per fare i miei acquisti? Sì, laddove il proprio Comune non disponga di appositi punti vendita o nel caso in cui un comune contiguo al proprio presenti una disponibilità di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati". 

Le Faq del governo precisano altre regole sugli spostamenti:

Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”?La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei Dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? 
Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno della propria Regione o Provincia autonoma. Dalle 22 alle 5 o in qualunque orario nel caso ci si sposti, per qualsiasi ragione, verso un’altra Regione o Provincia autonoma, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Sarà possibile attestare la legittimità dello spostamento anche mediante autodichiarazione, che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo, per esempio, adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti? 
Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.

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